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Sospeso l'avvocato che riceve e ascolta il minore senza avvisare il genitore

Le sezioni unite della Cassazione confermano la sanzione della sospensione dall'attività professionale per l'avvocato che nell'ascolto del minore non rispetta le regole


di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 7530/2020 le sezioni unite della Cassazione confermano l'articolato provvedimento del CNF contro cui ricorre l'avvocato raggiunto dalla sanzione disciplinare della sospensione dall'attività professionale per la durata di sei mesi, irrogata dal COA di appartenenza per aver ascoltato un minore senza prima aver informato il padre, unico genitore affidatario. A nulla sono valse le difese del legale, che ha puntato sul comportamento violento del padre e sulla necessità di tutelare il ragazzo.

Sospensione dall'attività professionale per sei mesi

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Il CNF conferma la decisione del COA che ha sospeso l'avvocato dall'esercizio della professione per sei mesi, per aver ricevuto presso il suo studio un diciassettenne e la madre, decaduta dalla responsabilità genitoriale e aver comunicato al padre del ragazzo, unico genitore affidatario, senza contattare il legale di quest'ultimo, la volontà del figlio di trasferirsi a casa della mamma.

Il COA non ha dato rilievo alla mancata conoscenza da parte dell'avvocato del nome del padre, poiché era suo dovere non ricevere il minore in assenza della preventiva informazione del genitore affidatario. Il CNF rileva la violazione dell'art. 6 del Codice deontologico previgente e condivide l'irrilevanza della mancata conoscenza del nome paterno, stante la conoscenza della decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale. A rilevare è infatti la cognizione da parte dell'avvocato del fatto che il padre fosse l'unico genitore affidatario, che il legale abbia informato quest'ultimo della volontà del minore di trasferirsi presso la madre e la richiesta di questa di procedere alla modifica delle condizioni della separazione per ottenere l'affidamento del figlio.

Per il CNF non è sostenibile la tesi dell'avvocato ricorrente secondo cui era suo dovere tutelare il minore da un padre abusante invece di preoccuparsi di chiedere il consenso del genitore affidatario, soprattutto perché i procedimenti a carico del genitore si sono conclusi con l'assoluzione e perché in ogni caso la delicatezza della vicenda avrebbe semmai imposto l'attivazione di altri rimedi di legge, come la richiesta di nominare al ragazzo un curatore speciale. Il CNF rileva inoltre come la vicenda narrata dal legale non sia credibile e come la stessa, ogni caso, avrebbe imposto all'avvocato d'interrompere il colloquio con il minore.

Inapplicabili altresì i principi del giusto processo sanciti dalla CEDU e invocati dall'avvocato, perché non possono trovare applicazione in un procedimento amministrativo. Irrilevanti l'asserita mancata conoscenza della decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, stante la conoscenza dell'affidamento esclusivo del minore al padre e la censura con cui l'avvocato fa presente che il diciassettenne è un quasi maggiorenne e che in questo modo lo si priva della volontà di autodeterminarsi.

Corretta quindi la sanzione irrogata alla luce:

Il ricorso in Cassazione: tutela del minore

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Ricorre in Cassazione l'avvocato sollevando sei motivi di doglianza.

Sospensione per avvocato che ascolta minore senza il rispetto delle regole

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La Cassazione con la sentenza n. 7530/2020 dichiara il ricorso inammissibile per le ragioni che si vanno a esporre.

Data: 27/03/2020 14:50:00
Autore: Annamaria Villafrate