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Cassazione: inammissibile il ricorso che si limita a ripetere l'appello

Non è ammissibile il ricorso in Cassazione che riproduce l'atto di appello perché rende impossibile il confronto critico con il provvedimento impugnato


di Annamaria Villafrate - La sentenza della Cassazione 4410/2020 (sotto allegata) enuncia il principio di diritto in virtù del quale deve considerarsi inammissibile per genericità dei motivi il ricorso innanzi alla Corte di legittimità, che si limita a riprodurre l'atto di appello perché rende impossibile effettuare un vaglio critico del provvedimento impugnato.

La sentenza d'appello

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La Corte d'Appello riformando in parte la sentenza di primo grado applica le attenuanti generiche e riduce a 4 anni la pena inflitta all'imputato responsabile dei reati di cui agli articoli 81, 609 bis e 609 quater c.p.

Il ricorso in Cassazione

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Ricorre in Cassazione l'imputato denunciando la violazione dell'art 606 comma 1 lettere b) e d) cpp. Il ricorso, da pagina 2 a pagina 30 riproduce l'atto d'appello, salvi i necessari aggiustamenti lessicali finalizzati a individuare il giudice dell'impugnazione individuati come "giudici della Corte di cassazione."

Inammissibile il ricorso che ripete l'atto di appello

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La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché generico. Per giurisprudenza consolidata della Corte è inammissibile il ricorso che si fonda sulle stesse doglianze dell'appello e già respinte, per insindacabilità delle valutazioni di merito e per la genericità dei motivi, che denunciano un errore logico o giuridico solo in apparenza.

La ragione dell'impugnazione consiste nel proporre doglianze specifiche dell'atto impugnato, i quali devono indicare nello specifico gli elementi di fatto e di diritto che supportano ogni richiesta.

Nel caso di specie il ricorso è articolato in fatto, ma l'oggetto della critica non è la sentenza del giudice d'Appello, ma quella del Tribunale. Occorre quindi enunciare il seguente principio di diritto: "è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per Cassazione che si limiti a riprodurre integralmente il contenuto dell'atto di appello, difettando in radice il confronto critico con le argomentazioni del provvedimento che si contesta."

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Data: 05/02/2020 10:00:00
Autore: Annamaria Villafrate