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Militari: reimpiego di autorità

L'amministrazione della Difesa, quando gestisce il personale non è isolata dal resto dell'Ordinamento, ma deve rispettare i criteri generali validi per il resto del personale nel pubblico impiego


Avv. Francesco Pandolfi - I provvedimenti di trasferimento d'autorità sono qualificabili come ordini.

Il principio in materia

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Il principio è scolpito nella Legge e costantemente richiamato in un cospicuo numero di sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato.
Rispetto all'ordine, l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra assume, di regola, una rilevanza di mero fatto, che non richiede una particolare motivazione e neppure, in linea di massima, una particolare garanzia di partecipazione preventiva al procedimento amministrativo.
Questi principi generali ed immanenti nell'Ordinamento sono stati puntualizzati dal C.d.S. con le sentenze n. 664/13, n. 3227/10, n. 4102/10.

Ordinamento giuridico e Ordinamento militare

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Detto questo in premessa, bisogna poi notare che lo stesso C.d.S., con la sentenza n. 8018/2010, ha avuto modo di chiarire che i principi segnalati, seppur con le cautele del caso e le specificità dell'ordinamento militare, connotato da un sentimento di disciplina, si devono correlare all'affermazione che questo particolare segmento (l'ordinamento militare) del più ampio Ordinamento giuridico, per quanto caratterizzato per sua natura intrinseca da uno speciale rapporto di gerarchia e da obbligo di obbedienza si conforma anch'esso allo spirito democratico della Repubblica.
Con la conseguente necessità, anche per l'amministrazione della Difesa di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale, quei criteri che non si differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego.

Si tratta, in buona sostanza, di principi e criteri che tratteggiano il modo d'essere di tutti i rapporti tra Stato apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato che si voglia dire democratico.

In pratica

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L'Ordinamento militare, in sintesi, non vive di vita propria, non esiste in quanto caratterizzato da una propria ed assoluta esclusività scollegata dal resto del sistema statuale: il risvolto pratico di tutto questo è che le sue decisioni (anche in materia di trasferimento d'autorità) possono essere messe in discussione, ricorrendone i presupposti, da un Giudice.
Tanto, ad esempio, si è puntualmente verificato per mano della Settima Sezione del Tar Campania che, con la sentenza n. 3882/19 pubblicata il 15.07.2019, ha deciso e risolto un caso in favore del militare ricorrente ed attinente ad un trasferimento d'autorità, rilevando il difetto di istruttoria e di motivazione del dispaccio con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito aveva disposto il trasferimento d'autorità del militare ricorrente.

Altre informazioni?
Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
Data: 11/08/2019 15:00:00
Autore: Francesco Pandolfi