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Mobilità docenti e personale Ata dal giudice ordinario

Per il Tar Lazio, nel contenzioso, quando si agisce a tutela di posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio ordinario


Avv. Francesco Pandolfi - Per la causa avente ad oggetto la mobilità del personale docente educativo ed Ata, la giurisdizione è del giudice ordinario e non del giudice amministrativo.
Il principio è confermato dalla sentenza del Tar Lazio Sez. Terza bis, n. 9889/19 pubblicata il 24.07.2019.

Vediamo i passaggi essenziali della pronuncia, al fine di comprendere il perché del criterio.

Il lavoro pubblico privatizzato

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In materia di lavoro pubblico privatizzato, quale è quello dei docenti di scuola secondaria, il titolare del diritto soggettivo che risenta degli effetti di un atto amministrativo non può scegliere, per la tutela del diritto, il giudice amministrativo per l'annullamento dell'atto, oppure il g.o. per la tutela del rapporto di lavoro previa disapplicazione dell'atto presupposto, visto che, in tutti quei casi ove si agisca per la protezione di posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico è consentita solo l'instaurazione del giudizio ordinario.

Il lavoro dei docenti di scuola secondaria

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Questo rapporto rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario; non è importante, prosegue il Tar Lazio, la distinzione tra atti autoritativi-discrezionali e atti paritetici ai fini del riparto giurisdizionale.
Solo le procedure concorsuali sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La procedura di mobilità

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La Sezione, con sentenza n. 9476/19 ha affermato che tale procedura è niente altro che una procedura di mobilità interna a tutti gli effetti, con la conseguente applicazione della riserva di disciplina alla contrattazione collettiva nei limiti previsti dall'ordinamento.
Il richiamo è, dunque, ai principi generali in materia, ossia: al dominio del diritto pubblico sono assegnati solo i procedimenti concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione degli uffici di maggior rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, oltre alle procedure concorsuali.

In pratica

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La conclusione è che la natura del procedimento di mobilità in questione è privata che, come tale, non permette di configurare in astratto interessi legittimi in gioco.
Per inciso: la stessa cosa dicasi per il personale Afam (mobilità del personale degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale).

Altre informazioni?
Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
Data: 06/08/2019 15:00:00
Autore: Francesco Pandolfi