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La perizia della parte civile non basta a condannare il medico

Il ruolo di peritus peritorum non legittima il giudice ad avventurarsi in valutazioni personali opinabili e ignorare la necessità della dialetticità


di Valeria Zeppilli – Se è vero che il giudice ha un ruolo di peritus peritorum, è altrettanto vero che tale circostanza non lo autorizza a sostituirsi agli esperti, ignorare ogni contributo tecnico-scientifico e avventurarsi in valutazioni personali opinabili.

La vicenda

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Lo ha affermato a gran voce la Corte di cassazione nella sentenza numero 28102/2019 qui sotto allegata, nell'ambito di un giudizio di responsabilità medica, chiarendo che "Il ruolo di peritus peritorum abilita invece il giudice a individuare, con l'aiuto dell'esperto, il sapere accreditato che può orientare la decisione e farne un uso oculato".

La funzione del sapere scientifico

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Nell'ambito della responsabilità dei sanitari, quindi, il sapere scientifico è "un indispensabile strumento al servizio del giudice del merito". Quest'ultimo, però, deve comunque valutare l'autorità scientifica dell'esperto del quale si avvale e comprendere se gli enunciati proposti sono comunemente accettati dalla comunità scientifica.

A tal proposito, la Corte ha in ogni caso precisato che resta comunque fermo che, ai fini della ricostruzione del nesso causale, è possibile utilizzare anche una legge scientifica non unanimemente riconosciuta, purché le acquisizioni alle quali si fa ricorso siano quelle "maggiormente accolte o generalmente condivise".

La decisione non può basarsi sulla consulenza della parte civile

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Nel caso di specie, il giudice aveva dichiarato la responsabilità penale di un dentista (per aver eseguito l'estrazione di un elemento dentario senza effettuare gli opportuni approfondimenti) basandosi esclusivamente sulla consulenza espletata su incarico della parte civile. Nella sentenza, tuttavia, non si rinveniva una spiegazione adeguata delle ragioni per le quali il giudice aveva ritenuto tali rilievi esaustivi e incontrovertibili.

Per la Corte, in questo modo non è stata assecondata la necessità di promuovere una pluralità ed eterogeneità di contributi cognitivi.

Piuttosto, la scelta di dichiarare la responsabilità del sanitario sulle sole prospettazioni del consulente della parte civile "significa determinarsi all'interno di un contesto probatorio improntato all'unilateralità degli apporti conoscitivi, senza alcuna connotazione di dialetticità".

È stata quindi violata la regola di giudizio che è compendiata nella formula dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" e, per tale ragione, la decisione deve essere annullata.

Data: 06/07/2019 10:30:00
Autore: Valeria Zeppilli