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Art. 132 c.p.

L'art. 132 c.p. fissa le tre regole che governano l'applicazione della pena da parte del giudice penale, che agisce discrezionalmente ma con dei limiti


di Valeria Zeppilli – All'esito di un processo penale, nell'applicare la pena che ha valutato di dover irrogare, il giudice deve attenersi a tre regole fondamentali.

Tali regole si rinvengono nel testo dell'articolo 132 del codice penale.

I limiti fissati dalla legge

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Innanzitutto, il giudice deve rispettare i limiti fissati dalla legge.

Il che vuol dire che non è possibile irrogare una pena che superi il massimo edittale o sia inferiore al minimo.

Il minimo e il massimo edittali, infatti, possono subire delle modifiche esclusivamente quando lo prevede la legge stessa.

La discrezionalità

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La seconda regola che governa l'applicazione della pena da parte del giudice è quella della discrezionalità. Si tratta di una discrezionalità che è tuttavia vincolata e che va pertanto distinta dall'arbitrarietà in quanto, come appena visto, il giudice deve comunque rimanere all'interno dello spazio edittale e deve rispettare i limiti interni rinvenibili nell'articolo 133 c.p..

Nell'esercitare il suo potere discrezionale, il giudice deve poi rispettare molteplici altre disposizioni come quelle che regolano la scelta tra pene alternative, la concessione della sospensione condizionale della pena, la concessione del beneficio della non menzione della condanna, l'individuazione di eventuali attenuanti generiche e così via.

La motivazione

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L'ultima regola da rispettare è quella che impone al giudice di indicare i motivi che giustificano l'utilizzo del suo potere discrezionale.

Si tratta di attuare il principio di cui all'articolo 111 Costituzione, che sancisce che i provvedimenti giurisdizionali debbano essere obbligatoriamente motivati.

La motivazione, poi, non può essere implicita o semplicistica ma deve consentire il controllo sull'operato del giudice.

Aumento o diminuzione della pena

L'articolo 132 c.p. si occupa infine dell'aumento e della diminuzione di pena, sancendo che, nell'effettuare tali operazioni, il giudice non può oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

Leggi anche:

- Discrezionalità

- La valutazione discrezionale del giudice

Data: 10/05/2019 10:30:00
Autore: Valeria Zeppilli