Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Avvocati: le modifiche al procedimento disciplinare

In una circolare del Consiglio nazionale forense le modifiche all'art. 32, comma 1, del Regolamento n. 2/2014 sul procedimento disciplinare "Sospensione cautelare"


di Gabriella Lax – Il Consiglio nazionale forense ha modificato il Regolamento relativo al procedimento disciplinare. Con la circolare n. 2/2019 (in allegato), nello specifico è stato modificato l'art. 32, comma 1, del Regolamento n. 2/2014 sul procedimento disciplinare denominato "Sospensione cautelare".

Procedimento disciplinare avvocati: le modifiche all'art. 32

Il testo si arricchisce con l'aggiunta della dicitura «da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima» dopo le parole «previa audizione dell'iscritto».

L'articolo 32, al primo comma chiarisce che «La sezione competente per il procedimento può deliberare la sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio, previa audizione dell'iscritto da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima, quando l'autorità giudiziaria abbia disposto:

a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;

b) la pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte ai sensi dell'art. 35 c.p. anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;

c) una misura di sicurezza detentiva;

d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli artt. 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 c.p., se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli artt. 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;

e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni».

Data: 26/04/2019 09:00:00
Autore: Gabriella Lax