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Mantenimento: cosa fare se il genitore obbligato non versa la somma statuita

Per il tribunale di Milano, l'art. 8 della legge divorzio si applica anche agli ex conviventi in caso di mancato versamento del mantenimento al figlio


Avv. Alessandra E. Di Marco - Può capitare che il genitore obbligato non provveda a corrispondere il mantenimento per il figlio minore, statuito da una sentenza o comunque da un provvedimento giudiziale.

L'art. 8 della legge divorzio

A questo punto il genitore affidatario ha la facoltà o di procedere con un pignoramento presso terzi o di potere azionare la procedura ex art. 8, co. 3 L. 898/1970.

Quest'ultimo infatti sancisce che la sentenza con cui è statuito il mantenimento costituisce titolo esecutivo anche nei confronti di terzi che risultino essere creditori a qualunque titolo del genitore obbligato ed inadempiente.
Il procedimento prevede che previo avviso al genitore inadempiente di provvedere, e concessogli un termine di almeno trenta giorni, si potrà procedere direttamente con la notifica del titolo al terzo obbligato.
Questo sarà tenuto a distrarre le somme statuite a titolo di mantenimento direttamente in favore del coniuge cui spettano.

L'orientamento di merito nel caso di ex conviventi

Stante che i conviventi sono stati equiparati ex lege e per diritti che per doveri ai coniugi, secondo il Tribunale di Milano (decreto 24 aprile 2013 pres. est., G. Servetti) anche in questo caso può trovare applicazione l'art. 8 L. 898/1970 ovvero anche nel caso di ex conviventi il genitore onerato del mantenimento del figlio minore potrebbe vedersi sottrarre le somme dal proprio stipendio o da proprio crediti vantati nei confronti dei terzi, e queste potrebbero essere versate direttamente in favore del genitore collocatario.
Al contrario, tuttavia, per molti altri tribunali italiani (cfr. Trib Mantova 18.2.2016; Trib. Bari n. 5506/2014), la disciplina ex art. 8 L. sul divorzio non può trovare applicazione diretta per gli ex conviventi, dovendosi invece azionare il procedimento ex art. 156 cod. civ., per mezzo del quale sarà il giudice a dovere disporre che il pagamento della somma statuita a titolo di mantenimento sia posta a carico di un terzo creditore del genitore obbligato ed inadempiente, onerando quest'ultimo di provvedere a trasferire la somma direttamente nei confronti dell'avente diritto.
Avv. Alessandra Elisabetta Di Marco
alessandradimarco@virgilio.it
393-2974084
Data: 02/03/2019 15:00:00
Autore: Alessandra E. Di Marco