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Danni per ritardata restituzione dell'immobile locato: si applica l'art. 1591 c.c.

La Cassazione (sentenza n. 9545/2002) ha precisato che la condanna a detto risarcimento esige la prova specifica dell'esistenza di tale danno e del suo concreto ammontare


Il conduttore che si trovi in mora nella restituzione dell'immobile locato è tenuto al risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto dall'art. 1591 del codice civile.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 9545 dell'1 luglio 2002) ha ora precisato che la condanna a detto risarcimento esige la prova specifica dell'esistenza di tale danno e del suo concreto ammontare.

L'onere probatorio incombe naturalmente sul locatore il quale deve dimostrare che a causa del ritardo il suo patrimonio ha subito una effettiva diminuzione (ad esempio per non aver potuto affittare o vendere a condizioni vantaggiose, cosa dimostrabile attraverso la prova dell'esistenza di proposte d'affitto o di acquisto).
A tal fine il locatore non può limitarsi a deduzioni generiche circa un possibile impiego del bene tale da garantire un risultato economico migliore rispetto al canone pattuito.
Data: 05/08/2002
Autore: Roberto Cataldi