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Part time pubblico e professione forense: illegittima limitazione

Ordinanza emessa il 25 febbraio 2006 dal tribunale di Cuneo nel procedimento civile vertente tra C.V. contro Provincia di Cuneo Impiego pubblico - Dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni lavorative non superiori al 50 per cento di quello a tempo pieno - Divieto di iscrizione all'albo professionale - Ingiustificato deteriore trattamento dei pubblici dipendenti abilitati all'esercizio della professione di avvocato rispetto a quelli abilitati all'esercizio di altre professioni (es., commercialisti, ingegneri), per i quali non sussiste detta limitazione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto agli avvocati della comunita' europea pubblici dipendenti - Incidenza sul diritto al lavoro - Violazione dei principi di tutela del lavoro e di liberta' di iniziativa economica privata. - Legge 25 novembre 2003, n. 339, art. 1. - Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 41. (GU n. 20 del 17-5-2006) LaPrevidenza.it, 02/06/2006 Tribunale di Cuneo, Ordinanza 25.2.2006, n. 139
Data: 18/06/2006
Autore: www.laprevidenza.it