Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: ok a rinvio udienza via pec

La Suprema Corte prende atto del contrasto esistente sull'uso della pec per il deposito delle istanze ma sostiene che non può gravare sull'avvocato l'onere di accertarsi dell'arrivo della mail


di Marina Crisafi – E' ammissibile la richiesta di rinvio dell'udienza via Pec. Così ha deciso la Cassazione nella sentenza n. 43184 del 1° ottobre 2018 (sotto allegata), ritenendo "non manifestamente infondato"il ricorso di due imputati condannati per concorso in abuso edilizio, i quali lamentavano una violazione del diritto ad una difesa effettiva.

La vicenda

Nella specie, i due ricorrevano avverso la decisione della Corte d'Appello di Firenze che confermando la decisione di condanna in primo grado, non avrebbe tenuto conto della richiesta di rinvio dell'udienza inviata via pec dal difensore di fiducia a causa dell'adesione dello stesso all'astensione di categoria. Nonostante ciò, infatti, il giudice di merito aveva nominato un difensore di ufficio e deciso la causa, violando il diritto alla difesa effettiva.

Sì a rinvio udienza tramite Pec

Per gli Ermellini, il ricorso non risulta manifestamente infondato, "in considerazione del contrasto di giurisprudenza, all'interno della Corte di Cassazione, sull'uso della Posta elettronica certificata per il deposito di istanze".

Da un lato, rilevano infatti da piazza Cavour, per una parte della giurisprudenza, "l'uso della PEC (anche se non rende l'atto irricevibile o inammissibile, così come già ritenuto per il Fax) comporta un dovere di diligenza del mittente di accertarsi della sottoposizione tempestiva dell'atto al giudice" (cfr., tra le altre, Cass. n. 47427/2014; n. 535/2016).

Non risulta però ben chiarito, rilevano dal Palazzaccio, "come (e perché) il professionista deve interferire con l'organizzazione giudiziaria, per accertarsi dell'arrivo della PEC, quando la stessa automaticamente certifica la ricezione al destinatario della e-mail". Così ragionando, infatti, hanno concluso annullando senza rinvio la sentenza impugnata, "si accolla al difensore un onere non previsto dalla legge e di difficile (se non impossibile) esecuzione".

Data: 12/10/2018 17:44:00
Autore: Marina Crisafi