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Processo civile telematico: la pec va sempre controllata

La pec contenente le comunicazioni di cancelleria è in tutto e per tutto paragonabile ai plichi contenenti gli atti giudiziari che arrivano a mezzo posta o sono recapitati dall'ufficiale giudiziario


di Valeria Zeppilli – Negli uffici giudiziari, la posta elettronica certificata ha ormai sostituito quasi completamente i vecchi mezzi di comunicazione, il che impone di prestare adeguata attenzione ai messaggi inviati con tale strumento.

L'occasione per ricordarlo è stata di recente sfruttata dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 20947/2018 (sotto allegata), ha dichiarato inammissibile un ricorso in quanto tardivo, proprio per l'inadeguata considerazione prestata dall'avvocato del ricorrente alla comunicazione di cancelleria contenente copia della sentenza poi impugnata e idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.

La pec va aperta

Per la Corte di cassazione, infatti, le parti hanno sempre l'onere di aprire le comunicazioni di cancelleria ricevute sul loro indirizzo di posta elettronica certificata ed esaminarne il contenuto.

Si tratta, infatti, di uno strumento in tutto e per tutto paragonabile ai plichi contenenti gli atti giudiziari che arrivano in studio a mezzo posta o che sono recapitati dall'ufficiale giudiziario, che non si ipotizza siano invalidi o inefficaci a meno che su di essi non risulti una specifica annotazione sulla natura dell'atto che contengono.

Oggetto della pec

Nel caso di specie, la parte aveva tentato di far valere la tempestività della propria impugnazione, sebbene questa fosse stata proposta oltre il termine breve determinato dalla notifica della sentenza via p.e.c. e da tale momento decorrente, sostenendo che il messaggio di posta elettronica certificata fosse carente di qualsiasi esplicito riferimento dalla natura dell'atto inviato e alla finalità cui la comunicazione stessa sarebbe stata preordinata.

Anche a voler seguire una simile prospettazione, che tuttavia non ha ricevuto alcun avallo dai giudici, la Corte ha comunque ritenuto più che sufficiente la circostanza che la ricevuta telematica dell'avvenuta notifica riportasse nell'oggetto la dicitura: "deposito sentenza - pubblicazione", e nella descrizione dell'atto l'indicazione: "depositata (pubblicata) sentenza n. 44/2016 (esito Riforma totale)". In tal modo, il destinatario era perfettamente in grado di comprendere a pieno la specifica tipologia e la finalità della notifica e le relative conseguenze.

Il ricorso in Cassazione notificato oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di appello all'impugnante risulta pertanto senza alcun dubbio inammissibile.

Data: 27/08/2018 17:00:00
Autore: Valeria Zeppilli