Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Alito vinoso ed eloquio sconnesso non bastano per la guida in stato di ebbrezza

Tali elementi sintomatici possono essere confusi con altri e non sanano le irregolarità dell'alcoltest


di Valeria Zeppilli – Se l'accertamento dello stato di ebbrezza non è effettuato nell'immediatezza del sinistro stradale, l'alito vinoso e l'eloquio sconnesso non sono sufficienti per decretare la penale responsabilità dell'automobilista.

Alito vinoso ed eloquio sconnesso non bastano per l'ebbrezza alcolica

Con la sentenza numero 1249/2017 (qui sotto allegata), il Tribunale di Treviso ha a tal proposito evidenziato, infatti, che l'alito vinoso è un sintomo che innanzitutto "può essere confuso per effetto di sostanze che possono simulare tale percezione (es. chetoni che si riscontrano nel digiuno prolungato, nel diabete scompensato e nel reflusso gastroesofageo)" e che, in ogni caso, si riscontra in conseguenza della semplice assunzione recente di sostanze alcoliche senza consentire la ricostruzione dell'entità del tasso alcolemico.

Per quanto riguarda l'eloquio sconnesso, poi, anch'esso può essere ricondotto a cause diverse dall'ebbrezza quale ad esempio, come nel caso di specie, la presenza di una protesi provvisoria all'interno della bocca.

La vicenda

Nella vicenda oggetto di causa, questi elementi sintomatici erano gli unici in mano al giudice per la condanna dell'imputato.

Infatti, in conseguenza dell'alcoltest, sull'uomo era stato effettivamente riscontrato un tasso alcolemico superiore a quello consentito, ma l'accertamento non era in grado di stabilire quanto alcol avesse effettivamente in corpo l'imputato al momento del sinistro posto che l'etilometro era stato utilizzato a distanza di circa due/tre ore dall'incidente.

Del resto, come già rilevato dal medesimo giudice in un procedimento analogo (citato nella sentenza in commento), il profilo cinetico dell'alcol etilico è caratterizzato in maniera peculiare dalla circostanza che la velocità di assorbimento gastro-intestinale di tale sostanza dipende da molteplici fattori e che quindi se tra la verificazione del sinistro e l'incidente decorre un discreto lasso temporale non è possibile accertare in termini di certezza l'entità del tasso di concentrazione dell'alcol nel sangue al momento del sinistro.

L'imputato è stato pertanto assolto perché il fatto non sussiste.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

Data: 07/12/2017 11:31:00
Autore: Valeria Zeppilli