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Cassazione: si al licenziamento del lavoratore che non comunica l'assenza per malattia

Il licenziamento è legittimo però se l'assenza ha superato il quarto giorno


di Redazione - Il lavoratore assente per malattia è tenuto a comunicare al capo le ragioni che giustificano l'assenza. Si tratta di un suo preciso obbligo previsto dal CCNL la cui inosservanza può comportare il licenziamento.

E' quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza 26465/2017 qui sotto allegata chiarendo che il lavoratore può "salvarsi" dal licenziamento se l'omessa comunicazione è dovuta a un giustificato impedimento.

Licenziamento per inadempimento obblighi di comunicazione

La Cassazione ricorda inoltre che per comminare la massima sanzione disciplinare del licenziamento è necessario che l'assenza abbia superato il quarto giorno giacché il superamento di tale limite costituisce giusta causa di licenziamento.
Si noti però che non assume rilievo l'effettività o meno della malattia perché la sanzione colpisce l'inadempimento degli obblighi di comunicazione che gravano sul lavoratore.
Come si legge nel testo della sentenza "La ratio di tale disciplina è evidente e corrisponde all'esigenza di rendere edotto il datore di lavoro nel più breve tempo possibile dell'assenza di un suo dipendente; la cadenza degli adempimenti è preordinata a consentire all'imprenditore di provvedere con tempestività ad assumere gli interventi organizzativi necessari ad assicurare il buon funzionamento dell'impresa e della produzione. Le parti sociali hanno valutato, con apprezzamento insindacabile dei contrapposti interessi, che il protrarsi dell'assenza non assistita dall'adempimento degli obblighi suddetti costituisce inadempimento così grave da giustificare il licenziamento, in quanto trascende il limite di tollerabilità di un'assenza non giustificata".
Con l'occasione la Corte ha voluto fare un sintetico riepilogo sugli obblighi del lavoratore che scaturiscono dagli articoli 9 e 10 del CCNL mettendo in evidenza l'ordine crescente delle sanzioni in base alla gravità degli inadempimenti.
Data: 13/11/2017 09:16:00
Autore: Redazione