Commette reato la guardia medica che rifiuta la visita domiciliare Silvia Pascucci - 27/03/24  |  TFR coniuge divorziato: presupposti, importo ed esclusioni Matteo Santini - 25/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Invio di pubblicità per e-mail: serve il consenso

Il Garante per la privacy (newsletter del 24 giugno 2002) ha stabilito che la sola presenza dell'indirizzo e-mail di una persona su un sito internet non autorizza le aziende ad utilizzarlo per inviare pubblicità


Il Garante per la privacy (newsletter del 24 giugno 2002) ha stabilito che la sola presenza dell'indirizzo e-mail di una persona su un sito internet non autorizza le aziende ad utilizzarlo per inviare pubblicità. La presenza di indirizzi sui siti internet infatti, ha precisato il Garante, va collegata agli scopi per i quali questi indirizzi vengono resi noti e di conseguenza i dati posti a disposizione del pubblico per circoscritte finalità non sono liberamente utilizzabili per l'invio generalizzato di e-mail.
Per poter procedere all'invio di messaggi pubblicitari all'indirizzo di posta elettronica pubblicato su internet, dunque, l'azienda interessata dovrà prima ottenere il consenso del destinatario.

In difetto, l'inoltro non autorizzato costituisce violazione della privacy.
Data: 10/07/2002
Autore: Roberto Cataldi