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Studente si fa male da solo: nessuna presunzione di colpa

Le SS.UU. della Cassazione (n. 9346/2002) se gli studenti si procurano lesioni da soli, la responsabilità dell'evento non è da ricondurre necessariamente all'omessa vigilanza da parte dei docenti


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9346/2002, hanno stabilito che, nel caso in cui gli studenti si siano procurati da soli delle lesioni per sbadataggine o autolesionismo e senza intervento di altri, la responsabilità dell'evento non è da ricondurre necessariamente all'omessa vigilanza da parte dei docenti.
Per questo, al fine di ottenere il risarcimento del danno, non può considerarsi applicabile la presunzione di colpa dei docenti e l'eventuale sussistenza di colpa deve essere dimostrata.

Data: 06/07/2002
Autore: Roberto Cataldi