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Fucile per uso sportivo: l'inaffidabilità va provata

Riflessioni sulla sentenza del Tar Napoli n. 970 del 15 febbraio 2017


Avv. Francesco Pandolfi - La normativa di settore, si sa, ammette una larga discrezionalità dell'Autorità, per cui spesso si arriva a valutazioni sull'affidabilità non proprio corrette.
Un caso è stato portato all'attenzione del Tar Napoli (5 sezione, sentenza n. 970/2017) e risolto in senso favorevole all'interessato.

La fattispecie

La persona interessata chiede l'annullamento di due provvedimenti: il primo è un decreto del Questore con cui si rigetta la richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo, il secondo è un decreto del Prefetto recante divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplosive.
Stiamo parlando di un atleta agonista di tiro a volo, cui viene negata l'autorizzazione di polizia a causa di un unico episodio risalente a molti anni addietro, dove risulta coinvolto in un procedimento penale per reato non attinente all'uso di armi (procedimento penale comunque approdato a prescrizione).
Deposita quindi nel 2013 il ricorso introduttivo avverso il decreto questorile, mentre nel 2014 i motivi aggiunti avverso il decreto prefettizio, estendendo così l'azione impugnatoria iniziale.

La sentenza del Tar

Come anticipato è favorevole all'agonista.
In effetti, ricorda il Collegio, le vicende penali possono avere un certo peso nelle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione in questa materia e, in forza di questa regola, taluni reati sono del tutto ostativi all'uso delle armi, mentre altri non lo sono.
O meglio: se si tratta di altri reati la motivazione amministrativa al diniego deve essere approfondita e stringente.

Nel caso trattato, il reato in questione è attinente ad alterazione di alimenti e a falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, per cui non vi è alcun diretto collegamento con l'utilizzo consapevole e affidabile delle armi.
In definitiva, il giudizio di inaffidabilità posto in un primo momento sull'interessato non si giustifica più, vuoi per la risalente episodicità del trascorso penale comunque naufragato nella prescrizione, vuoi per la distanza della specifica vicenda penale dall'uso delle armi, vuoi per la buonissima condotta dell'interessato, vuoi infine per gli ottimi trascorsi agonistici, che rappresentano una carta di identità di spessore per l'atleta.

In pratica

Esaminare con cura i provvedimenti di Questura e Prefettura e sondarli per reperire (se esiste) una valida motivazione nel diniego.
Trovandosi però di fronte a situazioni analoghe a quella descritta (cioè in presenza di una immotivata inaffidabilità) non esitare a proporre ricorso.
Altre informazioni su questo argomento?
Contatta l'avv. Francesco Pandolfi
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francesco.pandolfi66@gmail.com
Data: 26/07/2017 18:20:00
Autore: Francesco Pandolfi