Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Tasso di mora usurario: conversione del mutuo oneroso in gratuito

Importante sentenza del Tribunale di Como sull'usura del tasso di mora e la conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito ex art. 1815 secondo comma


Avv.ti Roberta Capone e Paolo Francesco Muolo - La sentenza in commento (Tribunale di Como n. 1088/2017 sotto allegata) fa chiarezza in relazione alla considerazione degli interessi di mora ai fini della valutazione dell'usurarietà.

Nello specifico, nel corpo della sentenza si legge chiaramente che gli interessi di mora devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell'usurarietà, a prescindere dalla loro concreta applicazione.

Invero, merita censura la mera pattuizione usuraria in contratto.

Con ciò il giudice di prime cure, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, sia di legittimità che di merito, secondo cui ai fini dell'usura rileva il momento in cui la clausola usuraria è convenuta in sede di stipula, dispone la non debenza di interessi, siano essi corrispettivi o moratori.

Il giudice comasco, quindi, sanziona la pattuizione usuraria del tasso moratorio con la nullità degli interessi ai sensi dell'art. 1815 secondo comma, ovvero ha previsto la conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito.

In effetti la legge n. 108/1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, comma 3, ha valore assoluto in tal senso) che nel sistema era già presente, ovvero il principio di omogeneità di trattamento, pur nella diversità di funzione, sia degli interessi corrispettivi che di quelli moratori (come peraltro confermato da ultimo, da Cassazione Civile sez. 6, del 6 marzo 2017, n. 5598).

Avvocato Roberta Capone (foro di Salerno)

Avv. Paolo Francesco Muolo (foro di Como)

Via Dante Alighieri, 95 Como

Per info e contatti cell.: 345 1223523

Data: 18/07/2017 21:10:00
Autore: Roberta Capone