Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianit� di grado United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Armi: illegittima la revoca della licenza di caccia senza idonea motivazione

Riflessioni sulla sentenza del Tar Napoli sez. 5 n. 760/2017


Avv. Francesco Pandolfi - Ancora un caso nel quale il Ministero dell'Interno ha la peggio nella causa di primo grado, intentata da un ricorrente già carabiniere e guardia giurata in pensione.

L'interessato in pratica si lamenta del decreto di revoca della licenza di porto d'armi ad uso caccia, sostenendo con fermezza che il provvedimento amministrativo è viziato almeno sotto questi principali aspetti:

1) manca una corretta ed approfondita istruttoria,
2) manca la motivazione del provvedimento.
Le Amministrazioni chiamate in causa fanno la loro parte, ovviamente, concludendo per ottenere il rigetto del ricorso, ma il Tribunale non ne vuole sapere e da ragione al ricorrente, il quale vince la causa in primo grado.

Il Tar accoglie il ricorso: vediamo perché

Il provvedimento criticato in pratica si basa su una vecchia denuncia subita dal ricorrente per detenzione abusiva di munizioni, inoltre sul fatto che lui non ha (all'epoca) prodotto gli scritti difensivi a propria discolpa.
Sono argomenti che però non reggono al prudente vaglio del Giudice (cfr. Tar Napoli, n. 760/2017).
In effetti, dice la Magistratura, diniego o revoca del porto d'armi devono sempre contenere una valutazione sulla personalità dell'interessato in grado di giustificare l'esigenza cautelare di prevenire abusi nell'uso delle armi.

Il pericolo nell'uso delle armi, in pratica, deve esistere in concreto e non in astratto, così come la valutazione dell'affidabilità (sia pur discrezionale) non può sconfinare nell'arbitrio, visto che deve essere svolta alla luce di una solida istruttoria, dando anche la possibilità all'interessato di partecipare al procedimento amministrativo.
Tra l'altro si da il caso che è emersa in sede di causa la reale situazione in punto di fatto (dopo apposita ordinanza istruttoria del Tar), con archiviazione parziale in sede penale ed estinzione di un piccolo reato con oblazione.
Di fronte a tanto, il provvedimento amministrativo emesso dopo la denuncia querela non reca alcuna reale motivazione idonea a sostenere l'assunto dell'Autorità; ne ha un'importanza dirimente il fatto che in quel periodo l'interessato abbia scelto di non presentare i suoi scritti difensivi, trattandosi evidentemente di valutazioni soggettive.

In pratica

La carenza nell'istruttoria e il difetto di motivazione sono elementi più che validi per proporre un ricorso.
Altre informazioni su questo argomento?
Contatta l'avv. Francesco Pandolfi
3286090590
francesco.pandolfi66@gmail.com

Data: 16/07/2017 15:00:00
Autore: Francesco Pandolfi