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Pubblicità sportiva: il Consiglio di Stato chiarisce la nozione di insegna

La collocazione di un'insegna all'interno di uno stadio nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2129/2017: il caso dello stadio di Udine


Dott. Emanuele Mascolo - Il Consiglio di Stato con la sentenza numero 2129 del 9 maggio 2017 (sotto allegata), occupandosi della collocazione di un'insegna all'interno di uno stadio, ha chiarito e ribadito la nozione di insegna, qualificandola in senso rigorosamente restrittiva nel senso che essa "serve esclusivamente a segnalare il luogo ove si esercita l'attività di impresa".

L'insegna di esercizio ex art. 47 d.p.r. n. 495/1992

Deve necessariamente essere chiarito, prima di procedere all'analisi della sentenza in oggetto, che, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del D.P.R. numero 495/1992, "si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta".

La vicenda

Nel caso in esame il Consiglio di Stato è stato adito su ricorso da una s.p.a. contro il comune di Udine, proprietario dello stadio, la cui amministrazione, con provvedimento, ritenendo che le insegne di cui era stata richiesta l'autorizzazione all'istallazione non erano qualificabili quali insegne di esercizio, eccedevano il limite fissato dall'articolo 48 del d.p.r. n. 495/1992 (Regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada), erano state collocate prima ancora che il comune decidesse sulla richiesta di autorizzazione ed erano pertanto abusive, senza che l'abuso stesso potesse essere sanato.

La decisione del Consiglio di Stato sul caso dello stadio di Udine

In particolare, il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento ha argomentato che non si può condividere la tesi "della cosiddetta brandizzazione, ossia di una stretta comunanza tra squadra di calcio e sponsor, unite nel pubblicizzare due attività del tutto diverse, ma accomunate dallo stesso interesse: indipendentemente da ogni questione sulla sua stessa ammissibilità (essendo stato eccepito dalla difesa dell'amministrazione appellata che si tratta di motivo nuovo), è sufficiente rilevare che essa non è idonea comunque a superare i limiti posti dalle definizioni di legge delle insegne di esercizio".
A tal proposito va richiamato l'articolo 41 della Costituzione, ai sensi del quale, "l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".
Dott. Emanuele Mascolo
Praticante avvocato abilitato al patrocinio



Data: 03/07/2017 15:00:00
Autore: Emanuele Mascolo