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Processo tributario: sentenza sospesa se il debitore non può pagare

La CTR di Roma accoglie la richiesta del contribuente a causa delle sue limitate risorse economiche. Dall'esecutività della sentenza deriverebbe un danno grave e irreparabile al debitore


di Lucia Izzo - Se dall'immediata esecutività della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che ritiene il debito legittimo e subito esigibile, può derivare un grave e irreparabile pregiudizio al debitore, questa potrà essere sospesa.


La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sentenza n. 982/2017, ha così accolto il ricorso di un contribuente che aveva chiesto sospendersi l'esecutività della sentenza che aveva dichiarato legittimo e immediatamente esigibile il suo debito di oltre 230mila euro.

Sentenza sospesa se il debitore ha limitate risorse economiche

La decisione va ad applicare quanto stabilito dal d.lgs. 156/2015 che consente al contribuente di chiedere alla CTR la sospensione dell'esecuzione della sentenza se dalla stessa possa derivargli un danno grave e irreparabile.

Nel caso di specie, le motivazioni addotte dal contribuente per l'accoglimento della sua richiesta enfatizzano l'aspetto della scarsa disponibilità economica, un motivo che per i giudici capitolini risulta valido.

infatti, un importo richiesto assai elevato, come nel caso di specie, stante i mezzi economici del contribuente, avrebbe pesantemente inciso sul suo patrimonio provocandogli un grave danno e una lesione della sua capacità contributiva costituzionalmente garantita.

Pertanto, per il collegio, la richiesta di sospensione avanzata dal soggetto che dispone di risorse economiche limitate va accolta: l'esecutività immediata della sentenza, infatti, realizzerebbe un danno irreparabile concretatosi, secondo il diritto vivente, nell'intollerabile scarto tra pregiudizio derivante dall'esecuzione e la concreta possibilità di risarcimento in caso di accoglimento delle sue ragioni.

Data: 25/06/2017 19:40:00
Autore: Lucia Izzo