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Danno per ritardata restituzione della cosa locata: si applica l'art. 1218 c.c.

La Cassazione (sentenza n. 7546/2002) ha precisato che la responsabilità del conduttore per mancata restituzione dell'immobile locato ha natura contrattuale


La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7546 dello scorso 23 maggio, ha precisato che la responsabilità del conduttore per mancata restituzione dell'immobile locato ha natura contrattuale.
Di conseguenza, a norma dell'art. 1218 del Codice Civile, il locatore deve provare il danno che gli è derivato dalla ritardata restituzione, mentre spetta al conduttore che vuole esimersi dalla responsabilità provare che il ritardo non è a lui imputabile.

In ordine alla liquidazione del suddetto danno, la Suprema Corte ha poi precisato che sussiste una presunzione legale in misura forfettariamente determinata in una somma pari ai canoni dovuti per la mancata disponibilità del bene dovuto in restituzione, mentre per la parte eccedente (cd. maggior danno) il locatore è tenuto a fornire la prova della lesione del suo patrimonio consistente nel non aver potuto dare in locazione per un canone più elevato o nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo vantaggioso o nella perdita di altre analoghe situazioni vantaggiose.
Data: 02/07/2002
Autore: Roberto Cataldi