Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Contributo unificato: il pagamento è uno solo anche se il ricorso è integrato

Per la CTP di Genova se i motivi aggiunti rientrano nel medesimo ambito della domanda già introdotta con ricorso non è dovuta alcuna integrazione


di Valeria Zeppilli – Il ricorso tributario e amministrativo integrato con motivi aggiunti non è soggetto al pagamento del doppio contributo unificato, ma basta quello già versato.

Con la sentenza numero 346 del 23 febbraio 2017 (qui sotto allegata), la Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha infatti portato buone notizie per tutti gli avvocati che si interessano di queste materie, accogliendo il ricorso con il quale un'impresa, che aveva già versato 6mila euro di contributo per impugnare una gara comunale per servizi di polizia, era stata invitata dalla segreteria a corrispondere ulteriori somme a tale titolo per aver depositato motivi aggiunti su atti della stessa procedura.

Per la CTP quest'ultima circostanza, ovverosia il fatto che con il deposito dei motivi aggiunti erano stati impugnati provvedimenti rientranti nell'ambito della medesima domanda introdotta con il ricorso, è fondamentale per esonerare la società dal pagamento di un nuovo contributo unificato: se (come è avvenuto) la domanda primitiva non è notevolmente allargata, l'importo già versato è sufficiente e al ricorrente non possono essere chieste ulteriori somme.

Tale conclusione, precisano i giudici, è vera anche alla luce della sentenza resa il 6 ottobre 2015 dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nella causa C-61/14, come del resto già affermato dal Tar Sicilia – Catania con la pronuncia numero 2840/2015.

La nota del Segretario Generale del TAR Liguria, con quale si chiedeva all'impresa di pulizie il nuovo pagamento, va quindi annullata.

Data: 08/03/2017 15:00:00
Autore: Valeria Zeppilli