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Trattamento previdenziale agenti: no al cumulo tra Inps ed Enasarco

Nota a Cassazione Civile Sezione Lavoro, 04/05/2016, n. 8887


Avv. Alessia Raimondi - La Corte di Cassazione consentenza n. 8887 del 4 maggio 2016 ha sancito l'inapplicabilità agli agenti dicommercio, ai fini del loro trattamento pensionistico, del cumulo deicontributi maturati presso l'Inps e la Fondazione Enasarco.

Il caso è quello di un agente dicommercio che aveva agito in giudizio chiedendo che venisse condannata l'Inps alpagamento in suo favore della pensione di vecchiaia. Considerando infatti ancheil periodo contributivo accreditato presso la Fondazione Enasarco,l'agente riteneva di aver totalizzatocontributi corrispondenti ad oltre 40 anni lavorativi.

La Corte di Cassazione intervenutasul punto ha tuttavia chiarito che l'attuale disciplina del cumulo (decretolegislativo n. 42 del 2006) consente, tra gli altri requisiti, latotalizzazione dei contributi maturati presso diversi enti previdenziali solo a condizione che non vi sia coincidenzadei periodi assicurativi.

Nel caso degli agenti erappresentanti di commercio, posto che la Fondazione Enasarco rappresenta untrattamento previdenziale non autonomo ma integrativorispetto all'Inps, è evidente come l'agente resti contemporaneamente obbligato ancheall'iscrizione presso quest'ultima.

Alla luce della sovrapposizionedei periodi assicurativi – conclude la Corte - i contributi maturati presso l'Inpse la Fondazione Enasarco non possono quindi essere cumulati.

Avv. Alessia Raimondi

(e-mail: alessia_raimondi@libero.it; Tel:051.227311; Fax: 051.229216)

Data: 04/03/2017 15:00:00
Autore: Alessia Raimondi