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Reato di valanga: per essere condannati non basta il pericolo

Il pericolo per la pubblica incolumità è elemento del reato. Ma anche il dolo è necessario


Avv. Edoardo Di Mauro – In inverno capita spesso di ascoltare o leggere notizie di valanghe. Eventi che interessano i paesaggi di montagna, e che in alcuni casi graziano gli essere umani ma in altri sono causa di effetti devastanti e tragici cagionando anche la morte, nonché crolli e disastri di notevoli dimensioni.

La valanga o slavina per definizione è quel fenomeno che consiste nel distaccamento della massa nevosa o manto nevoso con conseguente scivolamento lungo il pendio. La velocità, la potenza e la violenza nell'impatto sono determinati dalla pendenza e dalla distanza percorsa.

Cause delle valanghe

Le cause possono essere fattori naturali o l'azione dell'uomo (esempio sciatori, alpinisti, escursionisti, ect.). Proprio per tale ragione sono sempre auspicabili una buona preparazione e l' esperienza.

Reato di caduta di valanga

Il legislatore, nel nostro sistema penale, al fine di scongiurare il pericolo che una slavina possa essere causata dalle azioni umane seppur involontarie, ha stabilito il reato di caduta di valanga, di cui all'art. 426 cod. pen.

Chi infatti procura una valanga è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Il pericolo causato è elemento di responsabilità

La pena stabilita è severa e ai fini della punibilità non è necessario che alla valanga segua danno (disastro o morte), poiché la legge intende punire coloro che per il solo fatto di provocare l'evento mettono in pericolo la pubblica incolumità.

E' sufficiente il pericolo? Certamente no!

E' anche richiesto il dolo, cioè la consapevolezza di mettere in pericolo l'incolumità pubblica o meglio di intraprendere un'azione tale da provocare la caduta della valanga.

Tuttavia il dolo è difficile da accertare. E quindi non sempre si è responsabili per questo reato.

Elementi per prevenire. La scala europea dei rischi

Una scala europea che rappresenta il rischio di valanghe può essere di grande aiuto nella prevenzione. Sono infatti stabiliti diversi livelli di pericolosità comunicati dal servizio valanghe: debole, moderato, marcato, forte e molto forte a cui sono associato diversi colori, dal vero al nero e rosso per i casi di grave pericolo di distacco. Un conto è provocare una slavina nel caso in cui il servizio valanghe non segnali nemmeno il pericolo di distacco naturale; altro è causarne la caduta con sollecitazioni umane ove sia stato già segnalato un elevato pericolo. In ipotesi del genere la sussistenza del dolo è inevitabile la conseguente responsabilità penale descritta.

Avv. Edoardo Di Mauro

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Data: 05/02/2017 15:50:00
Autore: Edoardo Di mauro