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Il reato di commercio di sostanze alimentari nocive

La tutela della salute pubblica e la differenza tra il pericolo concreto e quello presunto


Avv. Edoardo Di Mauro – Il codice penale stabilisce che "chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore ad euro 51" (art. 444 c.p.).

L'interesse tutelato è la salute pubblica

Trattasi di reato di pericolo, e l'interesse tutelato è la salute pubblica. Pertanto, ai fini della configurabilità basta che le sostanze alimentari detenute o poste in commercio o distribuite, siano idonee ad esporre effettivamente a pericolo la salute pubblica. Non è infatti necessario che si verifichi un danno alla salute.

La condotta criminosa

Ai fini dell'imputabilità del fatto come reato deve essere integrata la condotta che come si evince dalla norma può essere articolata in tre tipi: mera detenzione per il commercio (quindi la detenzione del produttore o del commerciante), porre in commercio (quindi l'immissione nel commercio e non solo la mera detenzione a tal fine), e la distribuzione per il consumo (esempio del ristoratore o del distributore di bevande ed alimenti). Basta una di queste condotte per integrare il reato.

Necessità di accertamento del pericolo concreto

Come ha chiarito più volte la giurisprudenza la pericolosità deve essere accertata caso per caso in sede processuale, trattandosi di reato di pericolo concreto e non di pericolo presunto. Il giudice può ricorrere a qualsiasi mezzo di prova e alle nozioni dei comune esperienza.

Avv. Edoardo Di Mauro

Per informazioni in materia di diritto alimentare:

edodim83@gmail.com

tel. 333 4588540

Data: 01/02/2017 17:00:00
Autore: Edoardo Di mauro