Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: anche stappare lo spumante può diventare reato!

Condannato per lesioni colpose un ristoratore che ha colpito col tappo della bottiglia una cliente in un occhio


di Marina Crisafi – Anche se a qualcuno può sembrare incredibile, persino stappare una bottiglia di spumante può diventare reato. Se non si sta attenti, infatti, e il tappo colpisce qualcuno si rischia una condanna per lesioni colpose. Ad occuparsi di tale principio "lapalissiano" è la stessa Cassazione che in una recente sentenza (la n. 32548/2016, qui sotto allegata) ha confermato la condanna per il reato ex art. 590 del codice penale nei confronti di un uomo, un ristoratore, che si era avvicinato ad un tavolo e intento a stappare una bottiglia da offrire ai clienti, centrava malauguratamente in un occhio, una donna seduta ad un tavolo vicino.

La vicenda, letteralmente "fantozziana" ha i suoi strascichi fisici e … giudiziari. La donna ha riportato, infatti, un "ipoema" post traumatico e vari danni alla retina, e nonostante il proprietario del locale si sia recato fino in ospedale a scusarsi, non ne ha voluto sapere e lo ha trascinato in giudizio.

Per i giudici di merito, le colpe del ristorante che ha agito "senza adottare le necessarie cautele" sono evidenti. Consequenziale la condanna per lesioni colpose ora confermata anche da parte del Palazzaccio, per il quale non solo non c'è dubbio sul quadro delineato nel merito, "esente da vizi – e – con motivazione congrua del procedimento logico seguito nella valutazione delle prove" né tanto meno sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato dalla gravità del danno cagionato alla vittima.

Da qui la conferma della condanna anche al pagamento delle spese processuali.

Data: 31/12/2016 19:00:00
Autore: Marina Crisafi