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Armi, effetti dell'omissione della comunicazione del trasferimento: la soluzione favorevole in giudizio

Nota di commento alla sentenza del Tar Torino n. 1132 del 10 luglio 2015


Avv. Francesco Pandolfi - Prefetto e Questore decretano a carico di Caio il divieto di detenere armi e, inoltre, viene respinta la domanda di rinnovo del porto d'armi ad uso sportivo.


Come mai?

Succede che, durante un sopralluogo presso il suo studio professionale viene ritrovato un fucile da caccia, acquistato nel 1975 dal padre e conservato insieme ad altre 2 armi del ricorrente in un armadio blindato.

C'è da dire che il fucile del padre risulta regolarmente denunciato al momento dell'acquisto: il problema è che dopo il decesso del padre Caio ritiene di trasferirlo dall'abitazione paterna al proprio ufficio, con il solo intento di conservarlo in un posto più sicuro.


Nel far questo omette di comunicare il trasferimento dell'arma.

Cosa dice il tribunale


I Magistrati, dopo aver esaminato accuratamente la fattispecie e gli scritti difensivi di Caio e del Ministero dell'Interno, sono a favore del ricorrente.

Vediamo perché.

Il presupposto dei provvedimenti amministrativi è il ritrovamento dell'arma, denunciata dal padre deceduto ma non dal ricorrente, che la deteneva in un armadio blindato.

Da questo fatto il Ministero ne fa derivare l'inaffidabilità del soggetto.

La tesi ministeriale non viene però condivisa dal Collegio giudicante, in quanto l'esame verte sulla condotta di una persona che ha sempre, nel tempo, dato dimostrazione di serietà; inoltre il fatto che egli abbia dimenticato la comunicazione del trasferimento trova la sua sicura spiegazione nel particolare momento in cui questa si verificava.


In conclusione


Anche questa volta il concetto di affidabilità è solido e non inciso dall'evento in commento.

Cosa fare in questi casi


Chiedere giustizia al Magistrato amministrativo, spiegando che la tesi del Ministero dell'Interno è carente in quanto non offre dimostrazione, neppure indiziaria, dell'inaffidabilità del ricorrente.

Altre informazioni su questo argomento?

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Data: 07/12/2016 15:30:00
Autore: Avv. Francesco Pandolfi