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Imprese: non basta spostare la sede all'estero per evitare il fallimento in Italia

Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono i requisiti per la permanenza della giurisdizione del giudice italiano sulla dichiarazione di fallimento


di Donatella Squillace - Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5419/2016,hanno definitivamente chiarito che il trasferimento della sede dell'impresa all'estero,in data precedente a quella del deposito del ricorso per la dichiarazione difallimento, non ha effetto sulla giurisdizione del Giudice italiano, ove nonsia accompagnato da un effettivo spostamento della attività imprenditoriale edel centro gestionale dell'impresa stessa.

La società ricorrente avevadedotto quale motivo di ricorso lamancata applicazione dell'articolo 3 del Regolamento CE 29.05.2000 n. 1346,il quale prevede che "Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza igiudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degliinteressi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presumeche il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogoin cui si trova la sede statutaria".

La Suprema Corte ha peròrichiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale"laddove il luogo dell'amministrazione principale della società non si trovipresso la sua sede statutaria, la presenza di valori sociali nonché l'esistenzadi attività di gestione degli stessi in uno stato membro diverso da quello dellasede statutaria di tale società possono essere considerati elementi sufficientia superare detta presunzione, a condizione che una valutazione globale di tuttigli elementi rilevanti consenta di stabilire che, sempre in manierariconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo dellasocietà stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, situato in tale altrostato membro"

Pertanto, il solo spostamentodella sede sociale in un altro Stato non basta a fondare la presunzione che il centro degli interessi principali deldebitore coincida con la sede statutaria, onerando così i creditori delladimostrazione dell'esistenza di una sede effettiva in Italia nonché della suaoperatività e riconoscibilità, poiché occorre procedere ad una valutazioneglobale degli elementi di fatto in modo da accertare dove sia situato il centro effettivo di direzione e dicontrollo della società.

Ove, quindi, non emergano elementi tali da consentire di ritenere cheal trasferimento della sede sociale abbiano fatto seguito anche iltrasferimento dell'effettiva attività imprenditoriale, nonché lo spostamentodell'attività direzionale dell'impresa stessa, permane la giurisdizione delGiudice italiano alla dichiarazione di fallimento della società.

Data: 04/04/2016 06:00:00
Autore: Donatella Squillace