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È reato stabilirsi in casa altrui, anche se non si ha dove andare

Integra violazione di domicilio l'occupazione di un immobile lasciato vuoto dal proprietario a prescindere dalla mancanza di fissa dimora


di Marina Crisafi - Entrare in un immobile altrui lasciato vuoto dal proprietario e trasformarlo nella propria abitazione è sempre reato, a prescindere se chi lo occupa non ha una fissa dimora. Così ha deciso la Corte d'Appello di Taranto, con la recente sentenza n. 789/2015 (qui sotto allegata), condannando per violazione di domicilio aggravata, ex art. 614, 4° comma, c.p., una donna che si era introdotta abusivamente (con effrazione del vetro di una finestra) nell'immobile di un uomo trasferito in un altro comune.

A nulla sono valse le doglianze della difesa dell'imputata che chiedeva l'assoluzione per aver agito in stato di necessità connesso ad una situazione di disagio economico sociale e alle difficoltà della stessa di trovare una sistemazione abitativa; né tanto meno il fatto che l'immobile non era utilizzato dalla persona offesa, al momento del fatto, in quanto trasferita in altra abitazione presso un diverso comune.

Per il giudice d'appello, infatti, non ci sono dubbi sulla concreta configurabilità del reato di violazione di domicilio, aggravata dalla violenza sulle cose, dal momento che l'ingresso nell'appartamento si è realizzato a seguito della effrazione del vetro di una finestra e della rottura di un'anta.

In relazione alla non attualità dell'uso dell'immobile da parte del proprietario, ha affermato infatti la corte tarantina, occorre innanzitutto premettere che "l'attualità dell'uso, cui è collegato il diritto alla tutela della libertà individuale, sotto il profilo della libertà domestica, non implica la sua continuità e, pertanto, non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto" (cfr. Cass. n. 21062/2004); assenza che, laddove non sia accompagnata da indici rivelatori di diversi propositi, non comporta di per sé la volontà di non tornare ad accedere all'abitazione e meno che mai quella di abbandonarla definitivamente. Nel caso di specie, tra l'altro, il proprietario pur essendosi trasferito non aveva certo abbandonato l'appartamento in quanto continuava ad essere in possesso delle chiavi della porta d'ingresso e vi aveva lasciato peraltro alcuni mobili all'interno.

Quanto allo stato di necessità, se è vero che "l'illecita occupazione di un bene immobile – si legge nella sentenza – è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo", tale stato non può invocarsi nel caso di specie, in quanto "non basta un mero stato di disagio abitativo – ma occorre – l'urgenza assoluta e improrogabile di procurarsi un alloggio".

Per cui, responsabilità penale della donna confermata ma, date le attenuanti generiche e l'incensuratezza della stessa, ridotta a 4 mesi di reclusione, con pena sospesa, e non menzione della condanna.

Data: 04/02/2016 18:00:00
Autore: Marina Crisafi