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La compensazione dei crediti e dei debiti nel codice civile

Quando è possibile l'estinzione delle obbligazioni può avvenire anche per tale causa e le ipotesi in cui ciò non è possibile


di Valeria Zeppilli – In via generale le obbligazioni che un soggetto contrae si estinguono con il loro adempimento.

Tuttavia, talvolta l'estinzione può avvenire anche per cause diverse: una di queste è la compensazione.

Essa si verifica quando due soggetti sono obbligati reciprocamente in forza di due distinti rapporti obbligatori; quando essi, cioè, sono sia debitore che creditore l'uno dell'altro.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui Tizio debba a Caio 1000 euro sulla base di una determinata obbligazione e Caio, a sua volta, debba a Tizio altri 1000 euro (o anche una somma maggiore o minore) sulla base di un'altra, diversa, obbligazione.

In ragione dell'esigenza di economicità degli atti giuridici, in simili ipotesi il nostro ordinamento prevede che i due debiti si estinguano per le quantità corrispondenti.

Che operi, in sostanza, la compensazione.

Un tipico esempio di compensazione è quello posto alla base del rapporto di conto corrente.

Tale contratto, infatti, si fonda sull'obbligazione reciproca delle parti che lo stipulano a non esigere i rispettivi crediti ma a metterli in conto.

Tipologie di compensazione

Il nostro ordinamento contempla tre diverse tipologie di compensazione: quella legale, quella giudiziale e quella volontaria.

La compensazione legale è quella che opera automaticamente al ricorrere di determinati presupposti, ovverosia quando i due debiti sono omogenei, liquidi ed esigibili.

Ciò vuol dire che affinché un'obbligazione si possa estinguere per compensazione con un'altra obbligazione è necessario che entrambe abbiano per oggetto somme di denaro o quantità di cose fungibili dello stesso genere, siano determinate nel loro ammontare e non siano sottoposte a termine non ancora scaduto.

La compensazione legale opera dal momento in cui i due debiti hanno iniziato a coesistere, quindi anche retroattivamente. Essa, tuttavia, non è rilevabile d'ufficio ma deve essere necessariamente eccepita dal debitore.

La compensazione giudiziale, invece, è quella che è stabilita dal giudice, anche per una sola parte dell'obbligazione. Essa necessita che i debiti siano omogenei ed esigibili, mentre non importa che essi siano anche liquidi.

È tuttavia fondamentale che il giudice consideri l'obbligazione di pronta e facile liquidazione.

La compensazione volontaria, infine, è quella stabilita dalle parti in assenza dei presupposti necessari per una compensazione giudiziale o legale.

Esclusioni

Occorre in ogni caso precisare che la compensazione non è possibile per qualsiasi obbligazione.

L'articolo 1246 del codice civile, infatti, esclude l'applicabilità dell'istituto per determinati crediti.

Si tratta, nel dettaglio, dei crediti per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato, dei crediti per la restituzione di cose depositate o date in comodato e dei crediti dichiarati impignorabili.

Sulla base di tale disposizione, inoltre, la compensazione non opera quando il debitore vi abbia preventivamente rinunciato e nei casi in cui essa sia vietata dalla legge.

Data: 30/12/2015 12:00:00
Autore: Valeria Zeppilli