Cassazione: l'ICI grava su colui che possiede la cosa nel periodo cui si riferisce l'imposta
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n.18294/2004) ha stabilito che il "presupposto dell'imposta è possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa" e che "è errata in diritto l'affermazione del giudice 'a quo' che fa coincidere la nascita dell'obbligo di pagare l'imposta con la stipula del
rogito notarile di trasferimento di
proprietà".Con questa decisione i Giudici della Corte hanno ritenuta errata la decisione della Commissione tributaria regionale di Firenze che, nel caso concreto, aveva stabilito che l'obbligo del pagamento del tributo nasceva soltanto con la stipula del
rogito notarile, senza dare alcun rilievo alla precedente utilizzazione dell'alloggio.
Data: 27/10/2004
Autore: Cristina Matricardi