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Cassazione: l'esclusione di un bene dalla comunione dei coniugi va dichiarata in sede di atto di acquisto

Sono requisiti necessari la partecipazione all'atto, il concorde riconoscimento della natura personale del bene e la sussistenza di una causa di esclusione


di Valeria Zeppilli – Con la sentenza numero 24287/2015, depositata il 27 novembre (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione ha chiarito che se uno dei coniugi acquista, in regime di comunione, un immobile in virtù di un vitalizio, il comodato sull'immobile stesso può essere dichiarato nullo.

Infatti, per poter escludere un determinato bene dal patrimonio comune dei coniugi (e concederlo poi autonomamente in comodato) è necessaria un'apposita dichiarazione in sede di atto di acquisto.

Nel caso di specie, il bene era stato acquistato dal marito mediante un contratto di vitalizio assistenziale dall'anziano genitore e prestato al fratello.

Proprio questo aspetto, però, non era andato giù alla moglie, che aveva reclamato dinanzi al tribunale, vedendo accolte le proprie ragioni, la nullità del contratto di comodato, asserendo come il bene che ne costituiva l'oggetto fosse parte del patrimonio comune coniugale.

La Cassazione, nel pronunciarsi sulla questione, ha ricordato (come già precisato dalle sezioni unite) che in caso di acquisto di un immobile da parte di uno dei due coniugi in comunione legale dopo il matrimonio, la partecipazione all'atto notarile da parte del coniuge non acquirente è una condizione sì necessaria ma non sufficiente per escludere il bene dalla comunione. Sono, infatti, imprescindibilmente richiesti anche il concorde riconoscimento da parte di entrambi i coniugi della natura personale del bene e la sussistenza effettiva di una delle cause di esclusione dalla comunione indicate tassativamente dal codice civile.

In assenza di tali elementi, le doglianze della donna non possono che confermarsi fondate.

Data: 30/11/2015 07:00:00
Autore: Valeria Zeppilli