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Avvocati: cambia il codice deontologico. Via libera alla pubblicità con ogni mezzo

Il Cnf ha inviato ieri il nuovo testo dell'art. 35 ai presidenti degli ordini per la consultazione prevista dalla legge professionale forense


di Marina Crisafi - Pubblicità con ogni mezzo purchè corretta ma no secco all'accaparramento di clientela. È questo il "succo" del nuovo art. 35 del Codice Deontologico forense, approvato dal plenum del Cnf lo scorso 23 ottobre e inviato ieri ai presidenti dei Consigli dell'Ordine distrettuali, per la consultazione prevista dalla legge professionale.

Una nuova veste finalizzata a specificare la portata del "dovere di corretta informazione" da parte degli avvocati "quale che sia il mezzo utilizzato", eliminando le "restrizioni" previste dal comma 9 con riferimento alla disciplina dei siti web.

Massima libertà di strumenti consentita pertanto agli studi legali per pubblicizzarsi on e offline, ma sempre nel rispetto dei "doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale".

Quanto all'accaparramento della clientela, viene ribadito, con una seconda delibera interpretativa del parere n. 48/12, sul noto caso AmicaCard da cui è scaturita la sanzione dell'Antitrust, il divieto di utilizzare l'informazione a tal fine.

Tale parere, ha chiarito infatti il Cnf nella delibera, deve essere interpretato come "ferma stigmatizzazione dell'accaparramento di clientela con modi e mezzi non idonei", mentre la libertà di informare con ogni mezzo e nelle modalità più opportune, nel rispetto dei canoni fondamentali, è da sempre "oggetto costante di riconoscimento".

Data: 18/11/2015 20:59:00
Autore: Marina Crisafi