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Usura del contratto di mutuo

La recente ordinanza del Tribunale di Bari che ha sospeso l'esecuzione per usurarietà del tasso del mutuo allineandosi alla legislazione europea e alla Cassazione


Dott.ssa Floriana Baldino - Ilgiudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari ha sospeso recentemente,precisamente con ordinanza depositata in data 19 ottobre 2015, un'esecuzione su richiesta diparte mutuataria accogliendo tutte le eccezioni sollevate da quest'ultimo inmerito alla usurarietà del tasso del mutuo.

Silegge nella sentenza: "Ai finidell'accertamento dell'usurarietà del tasso applicato al mutuo in esame devetenersi conto anche della commissione o penale per estinzione anticipata delcredito alla stregua di quanto previsto dall'articolo 1, V comma della legge numero 108/96 ".

Quest'ultimainfatti è la legge emessa in tema di usura che specifica che per ladeterminazione del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo e/o contocorrente, si tiene conto delle commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo e di tuttele spese escluse quelle delle imposte e tasse.

Inrealtà questo principio è affermato anche dalle norme europee e precisamente dalla direttiva 87/102/CE , 90/88 e 98/7/CEE la quale stabilisce che il TAEG deve comprendere tutti i costi del credito.

Le Direttive 90/88/CEE e 98/7/CE, che hanno modificato la direttiva 87/102/CEE, contengono un elenco negativo dei costiche dovrebbero essere esclusi da tale base di calcolo.

Per garantire la totaleaffidabilità e utilizzabilità del TAEG in tutta l'Unione europea, occorrerebbepreferibilmente che gli Stati membri effettuassero il calcolo in modo uniformee vi includessero nello stesso modo tutte le componenti di costo connesse conil contratto di credito.

E per fortuna molti tribunali sistanno adeguando.

D'altronde sarebbe riduttivodover calcolare il costo del denaro in base al TEG, come recita sommariamente la circolare della Banca d'Italia, datoche esso non esprime il vero costo del denaro ma evidenzia solo i criteri utilizzati, appunto, da Bankitalia, per calcolare iltasso soglia che viene pubblicato trimestralmente e, superato il quale, si è inpresenza di usura.

Si ricorda in proposito lasentenza n. 350 del 2013 della Cassazione, che nel rispetto delle leggi e delle direttivesopra richiamate ha stabilito che per verificarese i tassi effettivamente superano lasoglia di usura, vanno considerate tuttele spese addebitate dall'istituto finanziario (interessi veri e propri, spese,penali) che vanno a comporre il TEG (tasso effettivo globale) e quest'ultimorisultato va poi comparato al tassosoglia.

Dunque per la verifica del tassoe capire se il tasso pattuito supera o meno il tasso soglia, è necessario vedere il tasso convenuto nelcontratto di mutuo e deve tenersi ancheconto dei costi previsti in contratto ovvero:

· spesedi istruttoria pratica;

· commissionid'incasso;

· assicurazioniobbligatorie;

· interessi dipreammortamento;

· interessi dimora;

· nonché,penali di anticipata estinzione, ecc.

Ottenuto, quindi, il tasso reale applicato al contratto di mutuo, questo deve essere poicomparato al tasso soglia dichiarato condecreto ministeriale ad ogni trimestre,considerando l'epoca della stipulazione del contratto di mutuo. Se dettotasso risulta essere superiore al tasso soglia, il contratto di mutuo per leggesi trasforma in un contratto a titolo gratuito e non più oneroso.

Insostanza parte mutuataria deve restituire solo il capitale e non deve piùversare alcun interesse.

Data: 04/11/2015 17:00:00
Autore: Dott.ssa Floriana Baldino