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La perdita di chance non consiste in una mera aspettativa, ma in circostanze di fatto debitamente provate che hanno causato la perdita di utilitas economica

Rigettato il ricorso proposto avverso l'assessorato ai Beni Culturali e l'assessorato alla Funzione Pubblica e Identità Siciliana


Dott. AntoninoMiceli – Il Tar di Palermo, con la sentenza n. 1687 del10 luglio 2015 definisce i contorni oggettivi della risarcibilità del danno da“perdita di chance”.

La sentenzaorigina dal ricorso presentato da un privato avverso l'Assessorato alla Funzione Pubblica e all'Identità Siciliana e l'Assessorato ai Beni Culturali,il quale, chiede il risarcimento del danno da perdita di chance perl'annullamento giurisdizionale di un bando di concorso pubblico.

In detto bandopubblico, con selezione per titoli finalizzata alla copertura di 33 posti didirigente tecnico presso l'Assessorato ai Beni Culturali e all'IdentitàSiciliana, il ricorrente in forza della legge regionale n. 21/1986 era risultatovincitore.

L'annullamentogiurisdizionale del bando pubblico è dovuto a un decreto del presidente dellaregione impugnato al T.A.R. già nel 2009, il cui ricorso presentato dalmedesimo ricorrente di cui sopra veniva rigettato.

Invero,sostiene il tribunale amministrativo regionale di Palermo, richiamando lagiurisprudenza consolidata che la perdita di chance non è una mera aspettativa,ma una perdita economica derivante direttamente e immediatamente da circostanzedi fatto che devono essere provate e allegate in giudizio.

Nel ricorso,ictu oculi, appare invero che la mera perdita di chance è collegata a unmutamento di legge imprevisto e imprevedibile che non è idoneo a dimostrare ilrapporto di causalità richiesto ex art. 2043 c.c. tra fatto e danno.

Infatti, lasopravvenienza di una nuova legge che rende illegittimo il bando di concorsoannullato, interrompe il nesso causale tra ritardo della pubblicaamministrazione e danno lamentato e ciò “alla stregua della teoria c.d.della regolarità causale, che consente di escludere dal nesso causalequegli eventi che rappresentano sviluppi eccezionali ed imprevisti dellacondotta generatrice del danno”.

Pertanto, ilTribunale rigetta il ricorso e dispone la liquidazione delle spese a favoredell'Assessorato Regionale di Beni Culturali e dell'Assessorato alla FunzionePubblica, disponendo che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritàamministrativa.

Dott. AntoninoMiceli, laureato presso Università Cattolica del Sacro Cuore, praticanteabilitato, tel. 348 7030304.

Data: 30/10/2015 15:00:00
Autore: Antonino Miceli