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Lavoratori in fuga: non sempre spettano i sussidi di disoccupazione offerti dal paese ospitante

Per la Corte di Giustizia europea, il rifiuto di concedere la prestazione non può dirsi di per sé in contrasto con il principio di parità di trattamento


di Valeria Zeppilli – Lavoratori in fuga, attenzione! Se sperate che abbandonando l'Italia per cercare lavoro possiate usufruire dei sussidi di disoccupazione offerti dagli altri paesi, per voi c'è una brutta notizia…

La Corte di Giustizia europea, infatti, con sentenza resa ieri 15 settembre 2015 nella causa C-67/2014 (qui sotto allegata), ha chiarito che gli Stati membri possono legittimamente negare tali sussidi ai cittadini di altri paesi europei quando la permanenza di questi nel loro territorio trovi giustificazione esclusivamente nella ricerca di un'occupazione.

Per i giudici, infatti, il rifiuto di concedere le prestazioni sociali in denaro di carattere non contributivo è perfettamente in linea con la normativa dell'Unione e il fatto che esse vengano invece concesse ai cittadini dello Stato membro interessato non può dirsi in contrasto con il principio di parità di trattamento.

A tal proposito la Corte ha innanzitutto precisato che l'accesso alle prestazioni oggetto di causa è subordinato alla circostanza che il soggiorno del cittadino europeo nello Stato ospitante rispetti i requisiti previsti dalla direttiva sulla cittadinanza europea.

I giudici hanno poi ricordato che i lavoratori che si trovino in stato di disoccupazione involontaria dopo aver lavorato per meno di un anno in altro Stato possono conservare lo status di lavoratore e il diritto di soggiorno per almeno sei mesi e avvalersi del principio di parità di trattamento e delle prestazioni di assistenza sociale. I cittadini dell'Unione che non hanno ancora lavorato nello Stato membro ospitante o che abbiano superato il predetto periodo di sei mesi, invece, non possono essere allontanati dallo Stato solo se dimostrano di continuare a cercare lavoro con reali possibilità di essere assunti. Tuttavia, lo Stato ospitante può, in tale ipotesi, legittimamente rifiutare di corrispondere loro qualsiasi prestazione di assistenza sociale.

In ogni caso prima di adottare una misura di allontanamento o stabilire che un soggetto costituisca un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale, il Governo deve prendere in considerazione la concreta situazione individuale della persona interessata.

Data: 14/09/2015 06:00:00
Autore: Valeria Zeppilli