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Professionisti: solo se la contabilità è complessivamente inattendibile è possibile l'accertamento induttivo del reddito

Le proporzioni dello scostamento tra la percentuale di ricarico dichiarata e quella mediamente accertata devono essere rilevanti


di Valeria Zeppilli - L'accertamento induttivo del reddito èconsentito solo quando, anche in presenza di scritture contabili, la contabilità può essere considerata complessivamente inattendibile econfliggente con le regole fondamentali di ragionevolezza.

Di conseguenza, l'amministrazionefinanziaria è legittimata a procedere all'accertamento induttivo solo laddovelo scostamento tra ricavi, compensi ecorrispettivi dichiarati rispetto a quelli desumibili dagli studi di settoresia gravemente incongruente.

Le proporzioni delloscostamento, in sostanza, devono essere rilevanti e non semplicemente diversedalla media riscontrata nel medesimosettore commerciale: quest'ultima, infatti, costituisce una “meraestrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei” e non è idonea ad integrare gli estremi diuna prova per presunzioni.

A precisarlo è la sentenza numero 16597/15 della Corte di cassazione,pubblicata il 7 agosto (qui sotto allegata), che si pone in una prospettiva di continuità rispetto all'orientamentoconsolidato nel corso degli anni.

Forti dei suddettiprincipi, i giudici, nel caso di specie, hanno cassato la sentenza emessa dalla CTR del Lazio, che aveva sanzionato ilcontribuente limitandosi a rilevare lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quellimediamente accertati, senza tener conto della concreta condizione in cui questisi trovava: egli, infatti, era membro della Commissione Edilizia del Comunedi Roma e, conseguentemente, impossibilitato per incompatibilità ad esercitarela propria attività professionale di architetto nel territorio del Comune diRoma. Egli, inoltre, era già titolare di pensione di anzianità e, in conseguenzadi ciò, aveva ultimamente prestato un minor impegno lavorativo.

Data: 10/08/2015 11:00:00
Autore: Valeria Zeppilli