Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianit� di grado United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Commette reato di truffa il falso intermediario che vende un immobile altrui

A nulla rileva a tal fine che l'altrui proprietà del bene sia stata resa nota all'acquirente


di Valeria Zeppilli - Il 23 luglio 2015 la sestasezione penale della Corte di Cassazione ha depositato la sentenza numero 32514 (qui sotto allegata),con la quale ha analizzato una particolare declinazione di truffa: quella chepuò verificarsi in ipotesi di vendita diun immobile altrui attraverso la falsa rappresentazione della qualità diintermediario incaricato.

In particolare, si è stabilito checolui che falsamente rappresenti di operare come intermediario incaricato dellavendita di un immobile altrui, esibendo un preliminare di compravendita dalquale risulti legittimato ad effettuare l'acquisto e mostrando un atto dicompravendita non firmato, commette reatodi truffa anche se rende chiaramente noto all'acquirente che la proprietàdell'immobile appartiene ad altri.

In tale fattispecie, infatti, nonvi è un semplice inadempimento di un'obbligazione di vendita di cosa altrui, comeil ricorrente in Cassazione rivendicava, ma un inadempimento realizzato attraverso artifici e raggiri, consistentiin una falsa rappresentazione della realtà.

Peraltro, nel caso di specie ilfalso rappresentante si era fatto consegnare la somma di circa 100.000 euro incontanti e in titoli bancari dal futuro acquirente dell'immobile e lo avevaanche più volte rassicurato circa l'effettiva conclusione dell'affare, riferendodi essere un avvocato e consegnandogli cambiali insolute a garanzia del debitoe un assegno bancario di cui aveva denunciato lo smarrimento.

Nel suo comportamentocorrettamente la Corte ha ravvisato ancheun'ipotesi di calunnia, negando decisamente la rilevanza dei soli profilicivilistici prospettata dal ricorrente.

Data: 25/07/2015 16:30:00
Autore: Valeria Zeppilli