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Militari: i limiti del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi

Nota di commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1897 del 14 aprile 2015


Avv. Francesco Pandolfi

Che cosa caratterizza il diritto di accesso agli atti?

Per principio generale tale diritto si connota per il fatto di offrire al titolare dell'interesse poteri di natura procedimentale, finalizzati a loro volta alla tutela di un interesse di rilievo giuridico; è questo un diritto che può essere esercitato, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione connessa al documento al quale è richiesto l'accesso.

In altri termini, l'utilità dell'accesso è la seguente: poter tutelare una certa situazione, giuridicamente protetta.

Principi operanti evidentemente verso ogni Amministrazione, ivi incluse quelle del Mondo Militare e delle Forze di Polizia.

Quanto tempo ha un Militare per esercitare il suo diritto?

Per rispondere al quesito, occorre esaminare e comprendere l'interesse che spinge il Militare alla richiesta di accesso.

Sul punto la legge è chiara: l'interesse all'accesso non può che essere diretto, concreto ed attuale; in pratica l'attualità e la concretezza dell'interesse non saranno ritenuti sussistenti (dall'Amministrazione prima e dai Giudici dopo) tutte le volte un cui l'istante si attivi a distanza di molti anni dalla formazione dei provvedimenti di cui si richiede l'ostensione.

Perchè questo principio?

Orbene: l'accesso è collegato all'esercizio di un'azione eventuale; se fosse impossibile l'esercizio di quell'azione, l'accesso agli atti avrebbe come risultato una curiosità che, come è noto, non rientra nella categoria di situazioni previste e tipizzate dall'ordinamento.

L'elemento cardine da tener sempre presente è quindi il fatto che l'accesso agli atti ha un'utilità strettamente difensiva e connessa ad un'esigenza attuale.

Il caso concreto: la perdita di chance e l'accesso agli atti non tempestivo.

Il Militare che si duole di non aver avuto la possibilità di intraprendere la carriera nell'Arma dei Carabinieri, per fatti ascrivibili a condotta amministrativa, lamentando rilevanti danni da perdita di occasione lavorativa, nel caso in cui ambisca ad una rivisitazione e ad un "controllo" della documentazione pregressa, deve necessariamente attivarsi per tempo in sede processuale e cioè in un lasso temporale che ricada all'interno del parametro previsto dalla legge (interesse all'accesso diretto, concreto ed attuale); se per esempio i fatti da valutare risalgano al 1975 e l'iniziativa per l'accesso (tendente poi ad un giudizio avanti la Magistratura del Lavoro per ottenere una sorta di rivalutazione della propria documentazione concorsuale) sia espletata nel 2013, appare evidente come manchi in radice il requisito dell'attualità.

Cosa fare:

La sentenza n. 1897/2015 del Consiglio di Stato offre con estrema chiarezza gli spunti per procedere correttamente all'accesso; non bisogna sottovalutare l'importanza dell'impianto normativo eretto a tutela di questo fondamentale diritto, a sua volta connesso al più generale principio di trasparenza amministrativa: l'istanza per accedere ad atti e documenti amministrativi risulterà prodotta in tempo utile se e solo se i tre parametri legali (interesse diretto, concreto, attuale) saranno rispettati.

Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi

3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com

blog www.pandolfistudiolegale.it

Data: 17/07/2015 15:15:00
Autore: Avv. Francesco Pandolfi