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Casa coniugale assegnata all'ex nuora? Se “prestata” dal suocero va restituita

Dopo la separazione, l'abitazione destinata dal giudice all'ex e al figlio minore, se non c'è un vincolo di durata va restituita al suocero comodante


diMarina Crisafi - Lenorme sul comodato prevedono che il bene concesso in uso a tempo indeterminato vada restituito nel momento in cui ilcomodante lo richieda. Così prevede l'art. 1810 c.c. E non ci sono eccezioni, neanche se la previsione va ad incidere,in negativo, sulle esigenze familiari. Questo è quanto emerge dall'ordinanza n. 12945 pubblicata oggidalla sesta sezione civile della Cassazione che ha rigettato il ricorso diuna donna avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che l'ha condannata a restituire la casa coniugale,assegnatale dal giudice in sede di separazione, per viverci insieme al figliominore, al padre dell'ex marito, che l'aveva concessa in comodato allafamiglia e che ora la rivoleva indietro.

In sensoopposto alla decisione del giudice delle prime cure, che aveva dato ragionealla donna sottolineando che l'appartamento era stato concesso in previsione delle esigenze abitativefamiliari e che, dunque, il comodato d'uso non poteva essere revocato salvoil sopraggiungere di una necessità seriaed urgente, così come stabilito peraltro recentemente dalle stesse sezioniunite (cfr. Cass. n. 20448/2014), laCorte territoriale ha invece condannato la nuora alla restituzione dell'immobileal suocero entro 6 mesi dal deposito della sentenza.

A nulla è valsoil tentativo della donna di impugnare la sentenza, perché dal Palazzaccio èarrivato il medesimo arduo verdetto. Considerato che dall'atto scrittorisultava che il contratto di comodato era stato concluso a tempoindeterminato, “senza alcuna menzionedel vincolo di destinazione”, hanno affermato infatti i giudici di piazza Cavour,“il rapporto va assoggettato alla normadell'art. 1810 c.c., secondo cui, in mancanza di un termine di durata, ilbene oggetto del comodato deve essere restituitodal comodatario non appena il comodante lo richieda”.

Pattuizione chequindi non può ritenersi modificata da mere situazioni di fatto, né dallacircostanza che non risultavano provate le impellenti esigenze delproprietario. In definitiva, quindi, la donna è costretta insieme al figlio minore a riconsegnare le chiavi di casa alsuocero, oltre a pagare le spese processuali.

Data: 23/06/2015 20:00:00
Autore: Marina Crisafi