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Omesso mantenimento dei figli: l'ex ha diritto ai danni morali, se prova il pregiudizio

Il reato per il mancato versamento dei mezzi di sussistenza ai figli cagiona un danno anche al genitore che ha provveduto da solo al loro mantenimento


di Marina Crisafi – L'ex che ha mantenuto i figli da sola a causa dell'omessoversamento dei mezzi di sussistenza da parte del marito, ha diritto al risarcimento del danno morale, purché proviil pregiudizio subito.

L'interessanteprincipio è stato affermato dalla Cassazionecon sentenza n. 12614 depositata ieri, in un caso riguardante una donnaalla quale l'ex marito aveva smesso da anni di versare l'assegno dimantenimento disposto a suo carico nei confronti dei figli minori. Rinviato agiudizio, l'uomo aveva patteggiato la pena. La donna, però, si era rivolta algiudice di pace e aveva chiesto il risarcimento del non patrimoniale, in nomeproprio. Vincendo in primo grado, perdeva però in appello, in quanto iltribunale di Forlì sosteneva che l'inadempimentodel marito era un illecito suscettibile di provocare un danno soltanto neiriguardi dei figli e non già alla madre in prima persona e, considerato chela stessa aveva agito in nome proprio,non aveva titolo per domandare il risarcimento in conseguenza del mancatopagamento dell'assegno.

Ma la Cassazione non la pensaallo stesso modo e pur confermando il verdetto d'appello, ne corregge totalmente la motivazione.

Ai differenzadi quanto affermato, infatti, dal giudice di merito, la terza sezione civile haricordato che “il bene protettodall'art. 570 c.p. non è l'interesse della persona avente diritto alsostentamento, ma il più generale interesse dello Stato di salvaguardare la famiglia contro le gravi violazionidegli obblighi giuridici posti a salvaguardia di essa”, per cui vittima del delitto in esame può ritenersi “qualunque membrodella famiglia”, e non solo l'aventediritto al sostentamento.

Inoltre, haricordato la Corte, richiamando la giurisprudenza delle sezioni unite sul punto(Cass. SS.UU. n. 9556/2002) “la commissione di un reato fa sorgere il dirittoal risarcimento del danno da esso provocato non solo in capo alla vittimaprimaria, ma anche in capo ai suoi familiari”.

Per cui, indefinitiva, il genitore che ha mantenuto da solo i figli ha diritto al risarcimento del danno nonpatrimoniale derivante da reato. Né può assumere rilievo, ai fini delristoro, il patteggiamento della penada parte dell'obbligato.

Resta fermo,però, che tale tipo di danno non è in re ipsa ed è onere di chi ne pretende il risarcimento provareconcretamente il pregiudizio subito.Cosa non avvenuta nel caso di specie, per cui il ricorso è comunque rigettato.

Data: 19/06/2015 17:04:00
Autore: Marina Crisafi