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Le spese legali si pagano a chi ha vinto e non all'avvocato

L'unica eccezione è data dal provvedimento che dispone la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.. Ma tale provvedimento può essere revocato se il cliente ha già pagato


Le spese legali, comprendenti cioè i compensi dell'avvocato per l'attivitàprofessionale prestata al proprio assistito (nonché le spese “vive” dallostesso anticipate), di regola, nonvengono pagate nelle mani dello stesso avvocato, ma in quelle della partevittoriosa, unitamente alle eventuali somme ad essa spettanti e liquidatenel dispositivo dal giudice.

L'unica ipotesi in cui le spese legali vengono pagate direttamente aldifensore è quella disciplinata dall'art.93 c.p.c. concernente la “distrazionedelle spese”.

Si tratta di un istituto generaleche trova applicazione nei diversi tipi di procedimento e che consente aldifensore di chiedere al giudice (conapposita istanza, nel corso della causa) che nella medesima sentenza in cuicondanna alle spese, provveda adistrarre appunto in suo favore (e degli eventuali altri difensori) sia gli onorari non riscossi che le speseanticipate.

Una volta accolta l'istanza del difensore, mediante il provvedimento didistrazione delle spese processuali, tra questo e la parte soccombente si instaura un diritto autonomo di credito,rispetto a quello preesistente tra i contendenti.

Per cui, il difensore distrattario, nell'ipotesi di controversie relativealla distrazione delle spese, assumeràla veste di vera e propria parte (Cass. n. 20744/2011) e sarà l'unico legittimato ad intimare precetto di pagamento per ilrecupero dell'importo delle spese e degli onorari (Trib. Bari 30.1.2012).

In ogni caso, in base a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 93 c.p.c., finchè l'avvocato non abbia conseguito ilrimborso che gli è stato attribuito, laparte potrà chiedere al giudice (nelle forme della correzione dellesentenze), la revoca del provvedimento,laddove dimostri di avere già soddisfatto il credito dovuto per gli onorari ele spese.

Nell'ipotesi, invece, di omessapronuncia da parte del giudice sulla domanda di distrazione, per la piùrecente giurisprudenza, l'avvocato non dovrà impugnare la decisione secondo levie ordinarie, ma potrà attivare la piùcelere procedura per la correzione degli errori materiali (ex artt. 287 e288 c.p.c.), in quanto trattasi soltanto della necessità “di porre rimedio ad un errore solo formale, estraneo alla decisione -che lascia - immutata la conclusioneadottata” (cfr. Cass. SS.UU. n. 16037/2010).

Data: 19/06/2015 10:00:00
Autore: Marina Crisafi