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Niente più “segreti” per i figli adottati e non riconosciuti. La Camera dà l'ok al ddl

Approvate da Montecitorio le norme sull'accesso del figlio alle informazioni sulle proprie origini. Il ddl passa ora al Senato


diMarina Crisafi –Un tempo venivano chiamati “i figlidella Madonna”, frutti della colpa o dell'errore abbandonati da madrisconosciute in ospedale o sul sagrato di una chiesa e destinati a crescere negli orfanotrofi, o per i più fortunati, in unafamiglia adottiva.

Anche se il loro numero si è drasticamenteridotto rispetto a mezzo secolo fa (quandosi stima ne venissero alla luce almeno5mila ogni anno), la realtà dei figli della Madonna, come riportato dall'inchiesta di Repubblica “Quei figlisegreti che cercano un'identità”, esiste ancora (sono circa 400 l'anno e l'80% nasce da donne immigrate), così come quella delle estenuanti ricerchemesse in atto per conoscere le proprie origini, spesso finite nelle mani digente senza scrupoli.

Per loro, così come per i bambiniriconosciuti e adottati, con il sì di dellaCamera si fa breccia in quell'”anonimato” assoluto, concedendo lapossibilità di accedere alle informazioni sulle proprie origini biologiche.

Dopo le lunghe trattative parlamentari, quello di oggi è un sì quasi unanime(con 307 voti a favore, 22 contrari e 38 astenuti) e pressoché “obbligato”, in seguito alla condanna dell'Italia da partedella Cedu (nel 2012) per violazione dell'art. 8 della Convenzione europeadei diritti dell'uomo e alla sentenza della Consulta che ha dichiarato l'incostituzionalità della leggesull'adozione, nella parte in cui non prevede lapossibilità di interpellare la madre biologica per chiedere se intenda revocarela volontà di anonimato.

Seil testo del ddl (C. 784 e abb.) approvato a Montecitorio non verrà cambiato dal Senato, cui spetta il placet definitivo, lalegge sull'adozione subirà le seguenti modifiche:

- Diritto di accesso alle informazioni biologiche

Viene esteso non solo aifigli adottati ma anche a quelli non riconosciuti alla nascita il diritto di accesso alle informazioni che riguardano le proprie origini el'identità dei genitori biologici, sia nei confronti dellamadre che abbia successivamente revocato la volontà di rimanere anonima, sianei confronti della madre deceduta.

L'accesso potrà essererichiesto al tribunale dei minorenni dal figlio stesso una volta raggiunta la maggiore età, ma non legittima “azionidi stato né da diritto a rivendicazioni dinatura patrimoniale o successoria”.

- Interpellodella madre

Nella legge sull'adozioneviene introdotta la disciplina di “interpello della madre”, tesa a verificare il permanere della sua volontà amantenere o meno l'anonimato.

La procedura èavviata, su istanza dei legittimati ad accedere alle informazioni biologiche, ecioè l'adottato o il figlio nonriconosciuto alla nascita che abbiano raggiunto la maggiore età; i genitori adottivi, in presenza digravi e comprovati motivi; i responsabili di una struttura sanitaria, nei casi di necessità ed urgenza (come ad es.quando vi sia grave pericolo per la salute del minore).

L'istanza diinterpello potrà essere formulata soltanto una volta al tribunale dei minorenni(del luogo di residenza del figlio), il quale, con il vincolo del segreto,provvederà ad accertare la volontà o meno della madre biologica di rimanereanonima. In tale ultimo caso, il tribunale potràautorizzare soltanto l'accesso alle informazioni di carattere sanitario(anamnesi familiari, patologie ereditarie, ecc.) ma non rivelare la suaidentità.

- Certificatodi assistenza al parto

La nuova leggemodificherà anche il codice della privacy con riferimento al certificato di assistenzaal parto, al fine di coordinare ledisposizioni introdotte dalla riforma e in particolare, quella checontempla la necessità del decorso di unsecolo per l'accesso alla documentazione contenente l'identità della madrebiologica.

Tale vincolocentenario viene, comunque, meno nell'ipotesi di revoca dell'anonimato o didecesso della stessa, ovvero di autorizzazione da parte del tribunale all'accessoai dati di carattere sanitario.

- Informazionialla madre

Ex art. 3 dellariforma, verrà modificato, sempre a fini di coordinamento, anche il regolamento sullo stato civilerelativamente alle informazioni da darealla madre biologica che dichiara di voler mantenere l'anonimato.

Nel dettaglio,la donna dovrà essere informata, anche per iscritto: degli effetti giuridici (per se stessa e per il figlio) delladichiarazione di rimanere anonima; dellafacoltà di revoca, senza limiti temporali, di tale dichiarazione; dellapossibilità di poter confermare lapropria volontà al mantenimento dell'anonimato, decorsi 18 anni dallanascita del figlio; della facoltà delfiglio di poter accedere alla procedura dell'interpello.

- Disciplinatransitoria

Infine, vieneprevista una disciplina ad hoc per i “partianonimi” antecedenti l'entrata invigore della legge.

Entro 12 mesidalla data del parto (avvenuto prima dell'operatività della riforma), èconsentito alla madre che ha dichiarato di voler restare anonima di confermare la propria volontà altribunale dei minori, sempre con la garanzia della massima riservatezza. In talcaso, il tribunale, laddove richiesto, potrà autorizzare soltanto l'accessoalle informazioni sanitarie.

Data: 18/06/2015 18:05:00
Autore: Marina Crisafi