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Attenti alla “guida pericolosa”: è valida la multa basata sulle “percezioni” del vigile

Anche se il verbale redatto dall'agente di polizia municipale non è frutto di fatti storici, è legittima la multa per guida pericolosa basata sul suo giudizio


diMarina Crisafi –Nessun eccesso di velocità, perlomeno provato, nessun divieto o segnale nonrispettato, ma se il vigile reputa che la guidasia comunque “pericolosa” è legittimato ad elevare la contravvenzione. Loha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione,con l'ordinanza n. 12574 depositataieri, respingendo il ricorso di un automobilista contro il Comune diViareggio per l'annullamento del verbale della polizia municipale con cui erastata contestata violazione dell'art.141 C.d.s. per “essere inadeguata epericolosa la velocità e la condotta di guida del contravventore”.

Perdendo sia in primo che in secondo grado,il conducente multato aveva adito la Cassazione lamentando vizio di motivazionee violazione di legge, per l'esclusivo e univoco peso dato dai giudici dimerito al verbale di accertamento impugnato, basato peraltro su “mere percezioni” degli agenti e alla“fede privilegiata” affidata alle dichiarazioni rese dagli stessi, a scapitodelle testimonianze rese da terzi.

Maanziché ottenere ragione, cade dalla “padella alla brace”.

Innanzitutto, osserva, infatti, la S.C. lacritica appare priva di pregio, limitandosi a biasimare l'apprezzamento deifatti operato dal giudice di secondo grado e opponendo “un diverso giudizio di purofatto del tutto indipendente dalla regola iuris” contenuta nella norma violata.

Inoltre, per piazza Cavour la motivazione della corte di merito non fauna piega, perché l'art. 141 C.d.S. dispone che “il conducente debba ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsiin prossimità degli attraversamenti pedonali quando i pedoni che si trovino sulpercorso tardino a scansarsi o diano segni d'incertezza, da cui è altresìimportante valutare la reale dinamica dei fatti”. Attività che il tribunale non ha affatto trascurato di svolgere considerandoavvalorate le dichiarazioni rese dagli agenti dal riscontro delle circostanze oggettive (peraltro noncontestate dal ricorrente), quali: la presenza di intersezioni e passaggi pedonali, l'ora notturna e il traffico intenso. Quanto alla velocità, invece,“fatale” nei confronti dell'uomo erastata la valutazione dei vigili che,viaggiando con la propria vettura a circa 40 km/h, si erano visti sorpassare dallo stesso, stimando così una velocitàpiù elevata rispetto a quella consentita.

Pertanto, per la S.C., se è vero che i fatti riprodotti nel verbale di contestazione “non costituisconodi per sé un fatto storico che possa essere attestato ma costituiscono il portato di un giudizio, di unavalutazione sintetica, che è desunta dagli elementi indicati dallegislatore”, è vero altresì che il giudiziodi pericolosità “implica un'attività di elaborazione da parte dell'agenteaccertatore, il quale deve rilevare i fatti che stanno avvenendo e sottoporli acritica, per desumerne la valutazione dicongruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità”,come avvenuto nel caso di specie. Per cui, la motivazione è adeguata e niente da fare per l'automobilistamultato.

Data: 18/06/2015 14:56:00
Autore: Marina Crisafi