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Sanabile la nullità della costituzione a mezzo posta. Il “fine” giustifica i mezzi

Il vizio dell'atto inviato via posta viene sanato con il raggiungimento dello scopo, se il cancelliere appone il visto “depositato”


diMarina Crisafi –La costituzione in giudizio inviata a mezzo posta è nulla, ma il vizio è sanabile con il raggiungimento delloscopo, ossia con l'apposizione del visto “depositato” da parte della cancelleria del giudice. Ad affermarloè la Cassazione, con la sentenza n. 12509 depositata ieri, accogliendoil ricorso del Ministero dell'Interno in un giudizio con un messo notificatoree disattendendo le pronunce di merito opposte.

In primo grado, infatti, il giudice di pacedi Biella aveva liquidato al messo oltre mille euro in accoglimento della domanda di rimborso per l'attività espletatanella notifica dei certificati elettorali per le elezioni europee del 1999 e considerata irrituale, poiché effettuataa mezzo posta, la costituzione ingiudizio del Viminale, dichiarato quindi contumace.

La decisione veniva confermata anche inappello, poiché il tribunale dichiarava la costituzione del Ministero come “giuridicamente inesistente”, nonassumendo alcun rilievo l'apposizione da parte del cancelliere del visto “depositato”, in luogo del timbro “pervenutoin cancelleria”. Un'interpretazione diversa, affermava il Tribunale, nonsolo sarebbe stata in radicale contrasto con l'art. 319 c.p.c. e con ilprincipio generale relativo al deposito degli atti processuali, ma non sarebbeneanche stata concepibile in virtù della possibilità della costituzione ingiudizio a mezzo posta, introdotta (a seguito delle pronunce della CorteCostituzionale n. 520/2002 e n. 98/2004) soltanto per il giudizio tributario eper l'opposizione a sanzioni amministrative, a motivo delle loro specifichepeculiarità.

Maper gli Ermellini, il fine giustifica i mezzi.

È vero che l'invio a mezzo posta dell'atto processualedestinato alla cancelleria realizza un deposito irrituale, hanno affermatoinfatti da piazza Cavour, ma trattandosi di “un'attività materiale priva di requisitovolitivo autonomo e che non deve necessariamente essere compiuta dal difensore,potendo essere realizzata anche da un nunciusl'atto può ben essere - idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguentesanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, c.p.c.”. Sanatoria che, comunque,specificano i giudici della prima sezione, scattadalla data della ricezione dell'atto da parte della cancelleria (e dunque dall'apposizionedell'attestazione del cancelliere) e maida quella della spedizione. Per cui, ricorso accolto e sentenza cassata conrinvio al Tribunale di Potenza.

Data: 18/06/2015 09:47:00
Autore: Marina Crisafi