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Avvocati: nessun rinvio dell'udienza per il corso di formazione professionale

Il diritto alla difesa dell'imputato è preminente rispetto alla formazione professionale,la quale pur meritevole di tutela non rappresenta legittimo impedimento


diMarina Crisafi -Non ha diritto al rinvio dell'udienza per legittimoimpedimento l'avvocato che deve partecipare ad un corso di formazioneprofessionale, anche se la frequenza è obbligatoria e la comunicazione èstata effettuata con largo anticipo. Ildiritto di difesa dell'imputato, infatti, è preminente rispetto a quelloall'aggiornamento professionale, il quale, pur meritevole di tutela, non puòessere equiparato all'impossibilità a comparire dovuta a concomitanti impegniin altri processi.

Lo ha stabilito la sesta sezione penaledella Cassazione, nella sentenza n. 25262 pubblicata ieri, respingendoil ricorso di un avvocato che invocava la nullità della sentenza di condanna perfalso giuramento pronunciata nei confronti del proprio assistito per l'omessorinvio dell'udienza richiesto a causa dell'esigenza di partecipare a “un ciclodi lezioni obbligatorie presso la Sacra Rota romana” a pena di esclusione dalcorso.

Respingendo le doglianze, la S.C. haricordato come l'assoluta impossibilitàa comparire ex art. 420-ter, 5° comma, c.p.p., e il conseguente diritto alrinvio dell'udienza, si ravvisa soltanto allorquando il difensore: comunichi l'impedimento non appenaabbia conoscenza della contemporaneità dei diversi impegni; indichi dettagliatamente le ragioni cherichiedono la sua presenza in altro processo; non possa essere sostituito o sia assente, in tale processo, altro co-difensore che possa assisterevalidamente l'imputato. Ed è soltanto in presenza di queste condizioni che ilgiudice valuterà i diversi impegni, contemperando “le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione” accertando lasussistenza o meno dell'impegno privilegiato e concedendo o meno il rinvio.

Non si è di fronte invece alla “valenza impeditiva assoluta”contemplata dall'art. 420-ter c.p.p., quando il contestuale impegno professionalenon sia legato “all'esigenza di esercitare il patrocinio in un altro processo –bensì a quella - di seguire un corso di formazione professionale, seppure confrequenza obbligatoria”.

La necessità di bilanciare gli interessi ingioco, infatti, rende evidente la naturadilatoria del diritto del legale ad una crescita professionale che, anchese meritevole di considerazione, non puòessere anteposta “alle esigenze costituzionalmente presidiate di tutela del diritto di difesadell'imputato e della giurisdizione nonchédi una ragionevole durata del processo”.

Niente da fare, dunque, per il legale,nonostante la tempestiva presentazione dell'istanza di differimento al giudice,la cui risposta, peraltro, si era fatta attendere.

Anche su questo versante, comunque, ha pocoda obiettare l'avvocato, perché se èvero che da piazza Cavour piovono “strali” sull'onere del “decidente didare una tempestiva risposta all'istanza difensiva di rinvio, in un quadro dicollaborazione fra i diversi soggetti processuali”, è anche vero che non sono previste sanzioni in tal senso.

Né,infine, trova riscontro positivo la richiesta del legale di rinvio dell'udienzanell'attesa dell'emanazione di una leggepiù favorevole al proprio assistito (visto che all'epoca dei fatti stavaper entrare in vigore la “particolare tenuità del fatto”), perché, ha chiosatola S.C., neanche “la necessità diattendere l'entrata in vigore di una legge che, in via meramente ipotetica,possa risolversi in un vantaggio per l'imputato, è contemplata fra le cause dirinvio”.

Data: 17/06/2015 10:30:00
Autore: Marina Crisafi