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Aiutare la prostituta per "amore" è reato

Per la Cassazione, integra il reato di favoreggiamento il fatto di agevolare la prostituzione qualunque sia il modo in cui la si agevoli


diMarina Crisafi –Era intervenuto più volte a “liberarlela piazza” dalle concorrenti per cercare di garantire stabilità alla sua attività autonoma di prostituta. E tutto questo per amore verso la donna alla quale sisentiva ormai legato sentimentalmente. Ma l'amore non salva di certo l'uomo dalla condanna per il reato difavoreggiamento della prostituzione.

Lo ha deciso la Cassazione, nella sentenza n.24937 depositata il 15 giugno scorso, confermando la misura degli arresti domiciliaria carico di un ispettore capo dellapolizia, accusato di aver agevolato lo svolgimentodel meretricio, attraverso interventi effettuati nei luoghi in cui si esercitaval'attività, anche se non previsti dal servizio, al fine di eliminare laconcorrenza delle altre prostitute.

Per il Palazzaccio,infatti, non ci sono dubbi sullachiarezza della condotta posta in essere dall'indagato che non necessita “quasidi commenti visto che, pur essendo vero, che non vi è reato quando l'aiuto siaprestato solo alla prostituta intesa in quanto persona, di certo tale non è ilcaso in esame”, dal quale invece è inevitabileravvisare gravi indizi di colpevolezza.

Non solo, quindi, non regge la tesi del ricorrente della mancanza di dolo poiché l'aiuto era direttosoltanto ad aiutare la persona da lui amata, ma neanche il fatto che ladonna era la “confidente” dell'indagatoche riceveva notizie utili alle indagini di poliziotto, senza percepire nessunaltro vantaggio proveniente dal meretricio. Aspetto questo, consideratoirrilevante dalla Corte, “visto che lacontestazione è di favoreggiamento e non di sfruttamento” e visto che, perorientamento costante della giurisprudenza, “la fattispecie di favoreggiamento, di cui all'art. 3 n. 8 legge 75/58si perfeziona favorendo ‘in qualsiasi modo' la prostituzione altrui, alpunto da non essere neppure necessaria una condotta attiva, ma essendo sufficiente ogni forma diinterposizione agevolativa”. Condotta illecita che, peraltro, ha aggiuntola S.C., “può essere anche connotata da mera occasionalità”.

Per cui a fortiori, nelcaso di specie, in cui la condotta era tutt'altro che occasionale, la terza sezionepenale ha concluso per il rigetto delricorso e per la conferma della correttezza della misura cautelare.

Data: 16/06/2015 23:18:00
Autore: Marina Crisafi