Cassazione e mantenimento dei figli: le spese straordinarie non possono essere quantificate in via preventiva
Dopoaver ricordato che “il dovere di mantenere, istruire ed educarela prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. e confermato, da ultimo,dall'art. 337ter, quarto comma, cod. civ. (…) obbliga ciascunconiuge a far fronte alle molteplici esigenze dei figli, di tipopersonale e sociale, in misura proporzionale al proprio reddito e aquello dell'altro genitore, considerando il tenore di vita goduto dalfiglio in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi dipermanenza presso ciascuno di essi”, la Suprema corte passa adefinire il concetto di spesa straordinaria. Per definizionesi tratta di quelle spese che “per la loro rilevanza,imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime divita dei figli, cosicchè la loro inclusione in via forfettarianell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, puòrivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità”.Non è possibile quindi definire le stesse in via forfettaria proprioperchè, oltre che ledere il principio sopra citato, si rischierebbedi comprimere indebitamente l'interesse dei minori, rischiando di nonpoter far fronte, con le somme liquidate in via preventiva, adeventuali oneri non ricompresi. In questo modo si introdurrebbe “unasorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia”.La sentenza è cassata con rinvio.
Data: 22/06/2015 11:00:00Autore: Licia Albertazzi