Militari: differenza tra invalidità contratta in servizio a causa di un trauma e a seguito di patologia
IL CASO
Un Maresciallo della Guardia di Finanza viene colpito da infarto, dichiarato inidoneo al servizio operativo con transito nei ruoli civili dell'Agenzia delle Entrate e, successivamente, posto in congedo assoluto ed iscritto nel Ruolo d'onore. Dopo aver chiesto la riammissione al servizio militare ai sensi dell'art. 806 del codice militare, ottiene il diniego dall'Amministrazione che cita il DM 18 aprile 2002, n. 22388, in forza del quale il militare che transita nei ruoli civili non può essere riammesso nei ruoli di provenienza (l'amministrazione osserva che l'infarto non può inquadrarsi in quei tipici “eventi traumatici” presi in considerazione dall'art. 806).
Il Tar Veneto prima (sentenza n. 869/2013) e Consiglio di Stato dopo, ragionando sui contenuti degli articoli 804 e 806 codice militare, stabiliscono che non c'è corrispondenza tra i casi di iscrizione nel ruolo d'onore ed il diritto ad essere richiamati in servizio: fra quelli iscritti, solo i militari decorati o quelli che hanno contratto l'invalidità in seguito ad eventi traumatici (non malattia) sussiste il diritto alla riammissione.
CHE COSA FARE
La riammissione in servizio nei casi particolari sopra descritti è disciplinata dalle norme oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato; occorre tenere presente che neppure la "concausa" di servizio origine di patologia viene annoverata tra i requisiti per la riammissione.
Al fine di conseguire l'esito positivo della domanda di riammissione, con l'aiuto del proprio consulente legale di fiducia l'interessato dovrà ben discernere la sostanziale differenza delle situazioni tipizzate dalle norme di riferimento e, solo in caso di valutazione coincidente con il precetto di legge, procedere in giudizio nel caso l'amministrazione dovesse frapporre il diniego.
Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi
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Autore: Avv. Francesco Pandolfi